Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 521/2013
Sentenza del 14 luglio 2014
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Bovey,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.A.________ e B.A.________,
patrocinati dall'avv. Renata Foglia,
ricorrenti,
contro
C.D.________,
patrocinato dall'avv. Ettore Vismara,
opponente.
Oggetto
cancellazione di servitù,
ricorso contro la sentenza emanata il 30 maggio 2013 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Fatti:
A.
La particella n. 259 RFD di V.________, edificata e di proprietà comune di D.D.________ e C.D.________, è al beneficio dal febbraio 1966 di una servitù di passo con ogni veicolo, della larghezza di 2.50 m, sulla contigua particella n. 260, anch'essa edificata e in comproprietà di A.A.________ e B.A.________. La servitù collega la particella n. 259 direttamente alla soprastante strada comunale.
In seguito a frazionamenti la particella n. 259 è divenuta beneficiaria di una servitù di passo pedonale e con ogni veicolo anche sulle particelle n. 253, 254, 255 e 258 (dal dicembre 1966) e sulla particella n. 611 (dal maggio 1993). Il 10 novembre 1994 il Comune di V.________ ha rilasciato ai comproprietari del fondo n. 258 (C.D.________ ed E.D.________) ed ai comproprietari del fondo n. 611 (F.G.________ e G.G.________) una licenza edilizia per la formazione di un accesso che attraverso i fondi n. 611, 253, 254, 255 e 256 (quest'ultima particella è una strada consortile di uso pubblico) sbocca sulla sottostante strada comunale. Tale percorso non è asfaltato, ma coperto di uno strato di ghiaia dall'imbocco fino al confine con il fondo n. 611 (contiguo al fondo n. 259).
Con petizione 7 marzo 1996 A.A.________ e B.A.________ hanno convenuto D.D.________ e C.D.________ dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano per ottenere la cancellazione della servitù di passo gravante il loro fondo, in via subordinata dietro versamento di un'indennità da determinare. Dopo il decesso di D.D.________ in data 6 marzo 2005, il figlio C.D.________ le è subentrato nella lite. Con decisione 30 dicembre 2010 il Pretore ha respinto la petizione.
B.
Con sentenza 30 maggio 2013 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un appello 10 febbraio 2011 di A.A.________ e B.A.________, confermando la decisione pretorile.
C.
Con " ricorso in materia di diritto privato " 10 luglio 2013 A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato la sentenza d'appello al Tribunale federale. In via principale essi ne hanno chiesto la riforma nel senso che la loro petizione sia accolta. In via subordinata essi hanno postulato il rinvio della causa al Tribunale d'appello per determinare l'indennità di riscatto della servitù.
Con risposta 9 dicembre 2013 C.D.________ ha proposto la reiezione del gravame. L'autorità inferiore ha invece indicato di non avere osservazioni da formulare.
Diritto:
1.
1.1. La tempestiva (art. 100 cpv. 1






1.2. Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1



1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1





Non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che ne dia motivo la decisione impugnata, ciò che la parte ricorrente deve debitamente esporre nel proprio gravame (art. 99 cpv. 1

2.
2.1. La Corte cantonale ha negato che la servitù in discussione, gravante il fondo n. 260, sia un accesso necessario ai sensi dell'art. 694

2.2. I ricorrenti sostengono che l'autorità inferiore avrebbe accertato i fatti in modo manifestamente inesatto (art. 97 cpv. 1

2.3. La volontà di costituire una servitù legale deve risultare dall'iscrizione a registro fondiario (v. sentenza 5A 412/2009 del 27 ottobre 2009 consid. 5, in ZBGR 92/2011 pag. 196; Denis Piotet, Les droits réels limités en général, les servitudes et les charges foncières, in Traité de droit privé suisse, vol. V/2, 2a ed. 2012, nota a piè di pagina 426) e dal contratto (v. sentenza 5C.201/2002 dell'11 febbraio 2003 consid. 2.3, in Pra 2003 n. 210 pag. 1145; Maria Consuelo Argul Grossrieder, Les causes d'extinction des servitudes foncières, 2005, n. 278 e n. 757 segg.; Jean-François Rodondi, L'extinction des servitudes de par la loi, 1990, pag. 21 segg.; Arthur Meier-Hayoz, Berner Kommentar, 1975, n. 65 ad art. 680


In concreto i ricorrenti non contestano che né dall'iscrizione a registro fondiario né dal contratto di servitù prediale del 9 febbraio 1966 emerge la volontà di costituire un accesso necessario. Essi si limitano a far valere che, contrariamente all'asserito accertamento arbitrario dell'autorità inferiore, al momento della costituzione della servitù litigiosa il fondo dominante era privo di sbocchi sulla strada pubblica. La semplice mancanza di un accesso alla pubblica via non permetterebbe però in ogni modo, da sola, di dedurre che l'allora proprietario del fondo serviente intendesse concedere soltanto un accesso necessario ai sensi dell'art. 694


L'autorità inferiore non ha quindi violato il diritto federale qualificando il contestato passo come una servitù di natura contrattuale, che può essere cancellata soltanto se sono dati i presupposti dell'art. 736

3.
3.1. L'art. 736 cpv. 1

Secondo la giurisprudenza, l'interesse per il fondo dominante si definisce con quello del suo proprietario all'esercizio della servitù conformemente al suo oggetto ed al suo contenuto. In proposito fa stato il principio dell'identità della servitù, in base al quale essa non può essere mantenuta per uno scopo diverso da quello per cui è stata costituita. Occorre pertanto esaminare se per il proprietario del fondo dominante sussista ancora un interesse ad esercitare la servitù conformemente al suo scopo originario. L'interesse del proprietario del fondo dominante va apprezzato sulla base di criteri oggettivi (DTF 130 III 554 consid. 2 con rinvii).
3.1.1. La Corte cantonale ha negato che la servitù litigiosa abbia perso ogni interesse per la particella n. 259 in seguito alla creazione di un nuovo collegamento alla pubblica via attraverso le particelle n. 611, 253, 254, 255 e 256. Quest'ultimo allacciamento non è infatti ultimato, poiché non solo manca una pavimentazione, ma fa difetto un sottofondo adeguato per sopportare il transito veicolare. Secondo i Giudici cantonali il proprietario del fondo dominante non può essere obbligato né a costruire tali infrastrutture né ad usare il nuovo percorso. In simili condizioni - ha epilogato la Corte cantonale - attualmente il solo allacciamento alla pubblica via di cui dispone il fondo n. 259 è quello attraverso il fondo n. 260 ed è quindi indiscutibile l'interesse dell'opponente ad esercitare la contestata servitù conformemente al suo scopo originario.
3.1.2. I ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 736 cpv. 1

3.1.3. La censura di violazione dell'art. 736 cpv. 1

Nella misura in cui i ricorrenti sembrano formulare una censura di violazione dell'art. 2 cpv. 2

3.2. Secondo l'art. 736 cpv. 2

La cancellazione (totale o parziale) contro indennità presuppone che, dopo la costituzione della servitù, l'interesse al suo mantenimento sia divenuto proporzionalmente esiguo, a causa di una diminuzione dell'interesse del proprietario del fondo dominante oppure di un aggravamento dell'onere per il proprietario del fondo serviente (DTF 107 II 331 consid. 4).
3.2.1. La Corte cantonale, dopo aver ricordato che l'azione dell'art. 736 cpv. 2

3.2.2. I ricorrenti censurano la violazione dell'art. 736 cpv. 2

Essi sostengono che, grazie al nuovo collegamento alla strada pubblica attraverso le particelle n. 611, 253, 254, 255 e 256, l'interesse del proprietario del fondo dominante al mantenimento della contestata servitù sarebbe diminuito, argomento che l'autorità inferiore avrebbe dimenticato di esaminare.
A loro dire poi, contrariamente a quanto stabilito dai Giudici cantonali, anche l'onere per i proprietari del fondo serviente si sarebbe aggravato. Da un lato per il fatto che, dopo la riattazione nel 1992 dell'edificio sito su tale fondo e considerate le " condizioni di abitabilità moderne ", la servitù sarebbe divenuta un pregiudizio importante alla fruibilità della loro abitazione e, soprattutto, del relativo giardino. Dall'altro perché l'utilizzo della servitù sarebbe ora "maggiormente sollecitato proprio a dipendenza della nuova strada, che consente di entrare da una parte - per servire di f atto l'intero comprensorio formato dalle particelle n. 253, 254, 255, 258, 611 e 259 - e di uscire dall'altra parte, ossia attraverso il diritto di passo litigioso ".
3.2.3. La critica secondo la quale la Corte cantonale si sarebbe limitata a verificare se la situazione per i proprietari del fondo serviente si sia aggravata, senza esaminare se l'interesse del proprietario del fondo dominante sia diminuito, è infondata. L'autorità inferiore ha infatti - giustamente - ritenuto che l'interesse dell'opponente al mantenimento della servitù in discussione non potesse dirsi scemato, "il convenuto dovendo continuare a usufruire di tale accesso (il solo) per raggiungere la propria abitazione".
I ricorrenti non possono nemmeno essere seguiti laddove rimproverano ai Giudici cantonali di non avere tenuto conto di un aggravamento dell'onere. Ancora una volta la loro critica si basa in parte su circostanze non contenute nel giudizio impugnato (segnatamente il fatto che la servitù litigiosa sarebbe ora maggiormente utilizzata), senza che siano soddisfatte le esigenze di motivazione che permettono al Tribunale federale di tenere conto di una fattispecie diversa da quella accertata dall'autorità inferiore (supra consid. 1.3). Per quanto concerne il preteso aggravamento dell'onere in seguito alla riattazione dell'edificio sito sul fondo n. 260, basti rilevare che esso non potrebbe in ogni modo essere preso in considerazione, poiché imputabile ai proprietari del fondo serviente (v. DTF 107 II 331 consid. 4).
La sentenza impugnata resiste pertanto anche alla critica di violazione dell'art. 736 cpv. 2

4.
Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui risulta ammissibile, si rive la infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
3.
I ricorrenti verseranno all'opponente la somma di fr. 5'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 14 luglio 2014
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini