IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 52 Invenzioni brevettabili - (1) I brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implichino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale. |
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a | le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; |
b | le creazioni estetiche; |
c | i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali, come pure i programmi informatici; |
d | le presentazioni di informazioni. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 56 Attività inventiva - Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona del mestiere, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui all'articolo 54, paragrafo 3, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 52 Invenzioni brevettabili - (1) I brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implichino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale. |
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a | le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; |
b | le creazioni estetiche; |
c | i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali, come pure i programmi informatici; |
d | le presentazioni di informazioni. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 56 Attività inventiva - Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona del mestiere, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui all'articolo 54, paragrafo 3, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 52 Invenzioni brevettabili - (1) I brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implichino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale. |
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a | le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; |
b | le creazioni estetiche; |
c | i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali, come pure i programmi informatici; |
d | le presentazioni di informazioni. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 56 Attività inventiva - Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona del mestiere, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui all'articolo 54, paragrafo 3, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 1 - 1 Si rilasciano brevetti d'invenzione per le invenzioni nuove utilizzabili industrialmente. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 1 - 1 Si rilasciano brevetti d'invenzione per le invenzioni nuove utilizzabili industrialmente. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 1 - 1 Si rilasciano brevetti d'invenzione per le invenzioni nuove utilizzabili industrialmente. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 52 Invenzioni brevettabili - (1) I brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implichino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale. |
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a | le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; |
b | le creazioni estetiche; |
c | i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali, come pure i programmi informatici; |
d | le presentazioni di informazioni. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 56 Attività inventiva - Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona del mestiere, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui all'articolo 54, paragrafo 3, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 56 Attività inventiva - Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona del mestiere, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui all'articolo 54, paragrafo 3, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 52 Invenzioni brevettabili - (1) I brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implichino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale. |
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a | le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; |
b | le creazioni estetiche; |
c | i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali, come pure i programmi informatici; |
d | le presentazioni di informazioni. |
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a | le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; |
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SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 1 - 1 Si rilasciano brevetti d'invenzione per le invenzioni nuove utilizzabili industrialmente. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 52 Invenzioni brevettabili - (1) I brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implichino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale. |
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a | le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; |
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SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 1 - 1 Si rilasciano brevetti d'invenzione per le invenzioni nuove utilizzabili industrialmente. |
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a | le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; |
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c | i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali, come pure i programmi informatici; |
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IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 52 Invenzioni brevettabili - (1) I brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implichino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale. |
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a | le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; |
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