IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 53 Eccezioni alla brevettabilità - Non vengono concessi brevetti europei per: |
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a | le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all'ordine pubblico o al buon costume; tale contrarietà non può essere dedotta dal solo fatto che lo sfruttamento è vietato da una disposizione legale o amministrativa in tutti gli Stati contraenti o in parte di essi; |
b | le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali. Tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti. |
c | i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Tale disposizione non si applica ai prodotti, in particolare sostanze o miscele di sostanze, destinati all'utilizzazione in uno di questi metodi. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 54 Novità - (1) Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 2 - 1 Sono escluse dal brevetto le invenzioni la cui utilizzazione offenda la dignità dell'essere umano o leda la dignità della creatura oppure sia in altro modo contraria all'ordine pubblico o al buon costume. In particolare non sono rilasciati brevetti per: |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 53 Eccezioni alla brevettabilità - Non vengono concessi brevetti europei per: |
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a | le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all'ordine pubblico o al buon costume; tale contrarietà non può essere dedotta dal solo fatto che lo sfruttamento è vietato da una disposizione legale o amministrativa in tutti gli Stati contraenti o in parte di essi; |
b | le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali. Tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti. |
c | i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Tale disposizione non si applica ai prodotti, in particolare sostanze o miscele di sostanze, destinati all'utilizzazione in uno di questi metodi. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 54 Novità - (1) Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 2 - 1 Sono escluse dal brevetto le invenzioni la cui utilizzazione offenda la dignità dell'essere umano o leda la dignità della creatura oppure sia in altro modo contraria all'ordine pubblico o al buon costume. In particolare non sono rilasciati brevetti per: |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 2 - 1 Sono escluse dal brevetto le invenzioni la cui utilizzazione offenda la dignità dell'essere umano o leda la dignità della creatura oppure sia in altro modo contraria all'ordine pubblico o al buon costume. In particolare non sono rilasciati brevetti per: |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 2 - 1 Sono escluse dal brevetto le invenzioni la cui utilizzazione offenda la dignità dell'essere umano o leda la dignità della creatura oppure sia in altro modo contraria all'ordine pubblico o al buon costume. In particolare non sono rilasciati brevetti per: |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 2 - 1 Sono escluse dal brevetto le invenzioni la cui utilizzazione offenda la dignità dell'essere umano o leda la dignità della creatura oppure sia in altro modo contraria all'ordine pubblico o al buon costume. In particolare non sono rilasciati brevetti per: |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 2 - 1 Sono escluse dal brevetto le invenzioni la cui utilizzazione offenda la dignità dell'essere umano o leda la dignità della creatura oppure sia in altro modo contraria all'ordine pubblico o al buon costume. In particolare non sono rilasciati brevetti per: |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 53 Eccezioni alla brevettabilità - Non vengono concessi brevetti europei per: |
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a | le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all'ordine pubblico o al buon costume; tale contrarietà non può essere dedotta dal solo fatto che lo sfruttamento è vietato da una disposizione legale o amministrativa in tutti gli Stati contraenti o in parte di essi; |
b | le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali. Tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti. |
c | i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Tale disposizione non si applica ai prodotti, in particolare sostanze o miscele di sostanze, destinati all'utilizzazione in uno di questi metodi. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 2 - 1 Sono escluse dal brevetto le invenzioni la cui utilizzazione offenda la dignità dell'essere umano o leda la dignità della creatura oppure sia in altro modo contraria all'ordine pubblico o al buon costume. In particolare non sono rilasciati brevetti per: |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 2 - 1 Sono escluse dal brevetto le invenzioni la cui utilizzazione offenda la dignità dell'essere umano o leda la dignità della creatura oppure sia in altro modo contraria all'ordine pubblico o al buon costume. In particolare non sono rilasciati brevetti per: |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 2 - 1 Sono escluse dal brevetto le invenzioni la cui utilizzazione offenda la dignità dell'essere umano o leda la dignità della creatura oppure sia in altro modo contraria all'ordine pubblico o al buon costume. In particolare non sono rilasciati brevetti per: |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 54 Novità - (1) Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 54 Novità - (1) Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 52 Invenzioni brevettabili - (1) I brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implichino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale. |
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a | le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; |
b | le creazioni estetiche; |
c | i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali, come pure i programmi informatici; |
d | le presentazioni di informazioni. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 53 Eccezioni alla brevettabilità - Non vengono concessi brevetti europei per: |
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a | le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all'ordine pubblico o al buon costume; tale contrarietà non può essere dedotta dal solo fatto che lo sfruttamento è vietato da una disposizione legale o amministrativa in tutti gli Stati contraenti o in parte di essi; |
b | le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali. Tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti. |
c | i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Tale disposizione non si applica ai prodotti, in particolare sostanze o miscele di sostanze, destinati all'utilizzazione in uno di questi metodi. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 54 Novità - (1) Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 1 Diritto europeo per la concessione di brevetti - Con la presente convenzione è istituito un diritto comune agli Stati contraenti in materia di concessione di brevetti per invenzioni. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 54 Novità - (1) Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 53 Eccezioni alla brevettabilità - Non vengono concessi brevetti europei per: |
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a | le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all'ordine pubblico o al buon costume; tale contrarietà non può essere dedotta dal solo fatto che lo sfruttamento è vietato da una disposizione legale o amministrativa in tutti gli Stati contraenti o in parte di essi; |
b | le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali. Tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti. |
c | i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Tale disposizione non si applica ai prodotti, in particolare sostanze o miscele di sostanze, destinati all'utilizzazione in uno di questi metodi. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 54 Novità - (1) Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. |
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a | le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all'ordine pubblico o al buon costume; tale contrarietà non può essere dedotta dal solo fatto che lo sfruttamento è vietato da una disposizione legale o amministrativa in tutti gli Stati contraenti o in parte di essi; |
b | le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali. Tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti. |
c | i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Tale disposizione non si applica ai prodotti, in particolare sostanze o miscele di sostanze, destinati all'utilizzazione in uno di questi metodi. |
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a | le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all'ordine pubblico o al buon costume; tale contrarietà non può essere dedotta dal solo fatto che lo sfruttamento è vietato da una disposizione legale o amministrativa in tutti gli Stati contraenti o in parte di essi; |
b | le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali. Tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti. |
c | i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Tale disposizione non si applica ai prodotti, in particolare sostanze o miscele di sostanze, destinati all'utilizzazione in uno di questi metodi. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 53 Eccezioni alla brevettabilità - Non vengono concessi brevetti europei per: |
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a | le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all'ordine pubblico o al buon costume; tale contrarietà non può essere dedotta dal solo fatto che lo sfruttamento è vietato da una disposizione legale o amministrativa in tutti gli Stati contraenti o in parte di essi; |
b | le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali. Tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti. |
c | i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Tale disposizione non si applica ai prodotti, in particolare sostanze o miscele di sostanze, destinati all'utilizzazione in uno di questi metodi. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 54 Novità - (1) Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 53 Eccezioni alla brevettabilità - Non vengono concessi brevetti europei per: |
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a | le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all'ordine pubblico o al buon costume; tale contrarietà non può essere dedotta dal solo fatto che lo sfruttamento è vietato da una disposizione legale o amministrativa in tutti gli Stati contraenti o in parte di essi; |
b | le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali. Tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti. |
c | i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Tale disposizione non si applica ai prodotti, in particolare sostanze o miscele di sostanze, destinati all'utilizzazione in uno di questi metodi. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 54 Novità - (1) Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 53 Eccezioni alla brevettabilità - Non vengono concessi brevetti europei per: |
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a | le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all'ordine pubblico o al buon costume; tale contrarietà non può essere dedotta dal solo fatto che lo sfruttamento è vietato da una disposizione legale o amministrativa in tutti gli Stati contraenti o in parte di essi; |
b | le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali. Tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti. |
c | i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Tale disposizione non si applica ai prodotti, in particolare sostanze o miscele di sostanze, destinati all'utilizzazione in uno di questi metodi. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 53 Eccezioni alla brevettabilità - Non vengono concessi brevetti europei per: |
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a | le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all'ordine pubblico o al buon costume; tale contrarietà non può essere dedotta dal solo fatto che lo sfruttamento è vietato da una disposizione legale o amministrativa in tutti gli Stati contraenti o in parte di essi; |
b | le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali. Tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti. |
c | i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Tale disposizione non si applica ai prodotti, in particolare sostanze o miscele di sostanze, destinati all'utilizzazione in uno di questi metodi. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 53 Eccezioni alla brevettabilità - Non vengono concessi brevetti europei per: |
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a | le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all'ordine pubblico o al buon costume; tale contrarietà non può essere dedotta dal solo fatto che lo sfruttamento è vietato da una disposizione legale o amministrativa in tutti gli Stati contraenti o in parte di essi; |
b | le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali. Tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti. |
c | i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Tale disposizione non si applica ai prodotti, in particolare sostanze o miscele di sostanze, destinati all'utilizzazione in uno di questi metodi. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 54 Novità - (1) Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 53 Eccezioni alla brevettabilità - Non vengono concessi brevetti europei per: |
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a | le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all'ordine pubblico o al buon costume; tale contrarietà non può essere dedotta dal solo fatto che lo sfruttamento è vietato da una disposizione legale o amministrativa in tutti gli Stati contraenti o in parte di essi; |
b | le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali. Tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti. |
c | i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Tale disposizione non si applica ai prodotti, in particolare sostanze o miscele di sostanze, destinati all'utilizzazione in uno di questi metodi. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 53 Eccezioni alla brevettabilità - Non vengono concessi brevetti europei per: |
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a | le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all'ordine pubblico o al buon costume; tale contrarietà non può essere dedotta dal solo fatto che lo sfruttamento è vietato da una disposizione legale o amministrativa in tutti gli Stati contraenti o in parte di essi; |
b | le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali. Tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti. |
c | i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Tale disposizione non si applica ai prodotti, in particolare sostanze o miscele di sostanze, destinati all'utilizzazione in uno di questi metodi. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 53 Eccezioni alla brevettabilità - Non vengono concessi brevetti europei per: |
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a | le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all'ordine pubblico o al buon costume; tale contrarietà non può essere dedotta dal solo fatto che lo sfruttamento è vietato da una disposizione legale o amministrativa in tutti gli Stati contraenti o in parte di essi; |
b | le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali. Tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti. |
c | i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Tale disposizione non si applica ai prodotti, in particolare sostanze o miscele di sostanze, destinati all'utilizzazione in uno di questi metodi. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 54 Novità - (1) Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 54 Novità - (1) Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 53 Eccezioni alla brevettabilità - Non vengono concessi brevetti europei per: |
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a | le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all'ordine pubblico o al buon costume; tale contrarietà non può essere dedotta dal solo fatto che lo sfruttamento è vietato da una disposizione legale o amministrativa in tutti gli Stati contraenti o in parte di essi; |
b | le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali. Tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti. |
c | i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Tale disposizione non si applica ai prodotti, in particolare sostanze o miscele di sostanze, destinati all'utilizzazione in uno di questi metodi. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 54 Novità - (1) Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 54 Novità - (1) Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 7d - Le sostanze o le miscele di sostanze che come tali sono comprese nello stato della tecnica, eccetto per quanto concerne la loro utilizzazione in un metodo per il trattamento chirurgico o terapeutico o in un metodo di diagnosi di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a24 laddove tale utilizzazione risulti specifica rispetto all'indicazione medica primaria giusta l'articolo 7c, sono considerate nuove nella misura in cui sono destinate unicamente alla fabbricazione di un prodotto a scopi chirurgici, terapeutici o diagnostici. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 7d - Le sostanze o le miscele di sostanze che come tali sono comprese nello stato della tecnica, eccetto per quanto concerne la loro utilizzazione in un metodo per il trattamento chirurgico o terapeutico o in un metodo di diagnosi di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a24 laddove tale utilizzazione risulti specifica rispetto all'indicazione medica primaria giusta l'articolo 7c, sono considerate nuove nella misura in cui sono destinate unicamente alla fabbricazione di un prodotto a scopi chirurgici, terapeutici o diagnostici. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 54 Novità - (1) Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 52 Invenzioni brevettabili - (1) I brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implichino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale. |
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a | le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; |
b | le creazioni estetiche; |
c | i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali, come pure i programmi informatici; |
d | le presentazioni di informazioni. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 54 Novità - (1) Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 53 Eccezioni alla brevettabilità - Non vengono concessi brevetti europei per: |
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a | le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all'ordine pubblico o al buon costume; tale contrarietà non può essere dedotta dal solo fatto che lo sfruttamento è vietato da una disposizione legale o amministrativa in tutti gli Stati contraenti o in parte di essi; |
b | le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali. Tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti. |
c | i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Tale disposizione non si applica ai prodotti, in particolare sostanze o miscele di sostanze, destinati all'utilizzazione in uno di questi metodi. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 53 Eccezioni alla brevettabilità - Non vengono concessi brevetti europei per: |
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a | le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all'ordine pubblico o al buon costume; tale contrarietà non può essere dedotta dal solo fatto che lo sfruttamento è vietato da una disposizione legale o amministrativa in tutti gli Stati contraenti o in parte di essi; |
b | le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali. Tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti. |
c | i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Tale disposizione non si applica ai prodotti, in particolare sostanze o miscele di sostanze, destinati all'utilizzazione in uno di questi metodi. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 54 Novità - (1) Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 53 Eccezioni alla brevettabilità - Non vengono concessi brevetti europei per: |
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a | le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all'ordine pubblico o al buon costume; tale contrarietà non può essere dedotta dal solo fatto che lo sfruttamento è vietato da una disposizione legale o amministrativa in tutti gli Stati contraenti o in parte di essi; |
b | le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali. Tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti. |
c | i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Tale disposizione non si applica ai prodotti, in particolare sostanze o miscele di sostanze, destinati all'utilizzazione in uno di questi metodi. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 2 - 1 Sono escluse dal brevetto le invenzioni la cui utilizzazione offenda la dignità dell'essere umano o leda la dignità della creatura oppure sia in altro modo contraria all'ordine pubblico o al buon costume. In particolare non sono rilasciati brevetti per: |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 2 - 1 Sono escluse dal brevetto le invenzioni la cui utilizzazione offenda la dignità dell'essere umano o leda la dignità della creatura oppure sia in altro modo contraria all'ordine pubblico o al buon costume. In particolare non sono rilasciati brevetti per: |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 53 Eccezioni alla brevettabilità - Non vengono concessi brevetti europei per: |
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a | le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all'ordine pubblico o al buon costume; tale contrarietà non può essere dedotta dal solo fatto che lo sfruttamento è vietato da una disposizione legale o amministrativa in tutti gli Stati contraenti o in parte di essi; |
b | le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali. Tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti. |
c | i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Tale disposizione non si applica ai prodotti, in particolare sostanze o miscele di sostanze, destinati all'utilizzazione in uno di questi metodi. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 54 Novità - (1) Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 2 - 1 Sono escluse dal brevetto le invenzioni la cui utilizzazione offenda la dignità dell'essere umano o leda la dignità della creatura oppure sia in altro modo contraria all'ordine pubblico o al buon costume. In particolare non sono rilasciati brevetti per: |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 53 Eccezioni alla brevettabilità - Non vengono concessi brevetti europei per: |
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a | le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all'ordine pubblico o al buon costume; tale contrarietà non può essere dedotta dal solo fatto che lo sfruttamento è vietato da una disposizione legale o amministrativa in tutti gli Stati contraenti o in parte di essi; |
b | le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali. Tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti. |
c | i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Tale disposizione non si applica ai prodotti, in particolare sostanze o miscele di sostanze, destinati all'utilizzazione in uno di questi metodi. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 54 Novità - (1) Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 54 Novità - (1) Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 52 Invenzioni brevettabili - (1) I brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implichino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale. |
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a | le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; |
b | le creazioni estetiche; |
c | i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali, come pure i programmi informatici; |
d | le presentazioni di informazioni. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 52 Invenzioni brevettabili - (1) I brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implichino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale. |
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a | le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; |
b | le creazioni estetiche; |
c | i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali, come pure i programmi informatici; |
d | le presentazioni di informazioni. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 54 Novità - (1) Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 54 Novità - (1) Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 54 Novità - (1) Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 54 Novità - (1) Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 54 Novità - (1) Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 54 Novità - (1) Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 53 Eccezioni alla brevettabilità - Non vengono concessi brevetti europei per: |
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a | le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all'ordine pubblico o al buon costume; tale contrarietà non può essere dedotta dal solo fatto che lo sfruttamento è vietato da una disposizione legale o amministrativa in tutti gli Stati contraenti o in parte di essi; |
b | le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali. Tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti. |
c | i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Tale disposizione non si applica ai prodotti, in particolare sostanze o miscele di sostanze, destinati all'utilizzazione in uno di questi metodi. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 53 Eccezioni alla brevettabilità - Non vengono concessi brevetti europei per: |
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a | le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all'ordine pubblico o al buon costume; tale contrarietà non può essere dedotta dal solo fatto che lo sfruttamento è vietato da una disposizione legale o amministrativa in tutti gli Stati contraenti o in parte di essi; |
b | le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali. Tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti. |
c | i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Tale disposizione non si applica ai prodotti, in particolare sostanze o miscele di sostanze, destinati all'utilizzazione in uno di questi metodi. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 9 - 1 Gli effetti del brevetto non si estendono: |
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a | le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all'ordine pubblico o al buon costume; tale contrarietà non può essere dedotta dal solo fatto che lo sfruttamento è vietato da una disposizione legale o amministrativa in tutti gli Stati contraenti o in parte di essi; |
b | le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali. Tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti. |
c | i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Tale disposizione non si applica ai prodotti, in particolare sostanze o miscele di sostanze, destinati all'utilizzazione in uno di questi metodi. |
IR 0.232.142.2 Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali - Convenzione sul brevetto europeo CBE-2000 Art. 52 Invenzioni brevettabili - (1) I brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implichino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale. |
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a | le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; |
b | le creazioni estetiche; |
c | i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali, come pure i programmi informatici; |
d | le presentazioni di informazioni. |