SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 27 Responsabilità civile - 1 Il proprietario di un'azienda o di un impianto in cui sono fabbricati, depositati o impiegati esplosivi o pezzi pirotecnici è responsabile del danno provocato dalla loro esplosione. Per il resto sono applicabili le disposizioni generali del codice delle obbligazioni41, concernenti gli atti illeciti. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 27 Responsabilità civile - 1 Il proprietario di un'azienda o di un impianto in cui sono fabbricati, depositati o impiegati esplosivi o pezzi pirotecnici è responsabile del danno provocato dalla loro esplosione. Per il resto sono applicabili le disposizioni generali del codice delle obbligazioni41, concernenti gli atti illeciti. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 27 Responsabilità civile - 1 Il proprietario di un'azienda o di un impianto in cui sono fabbricati, depositati o impiegati esplosivi o pezzi pirotecnici è responsabile del danno provocato dalla loro esplosione. Per il resto sono applicabili le disposizioni generali del codice delle obbligazioni41, concernenti gli atti illeciti. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 27 Responsabilità civile - 1 Il proprietario di un'azienda o di un impianto in cui sono fabbricati, depositati o impiegati esplosivi o pezzi pirotecnici è responsabile del danno provocato dalla loro esplosione. Per il resto sono applicabili le disposizioni generali del codice delle obbligazioni41, concernenti gli atti illeciti. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 27 Responsabilità civile - 1 Il proprietario di un'azienda o di un impianto in cui sono fabbricati, depositati o impiegati esplosivi o pezzi pirotecnici è responsabile del danno provocato dalla loro esplosione. Per il resto sono applicabili le disposizioni generali del codice delle obbligazioni41, concernenti gli atti illeciti. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 27 Responsabilità civile - 1 Il proprietario di un'azienda o di un impianto in cui sono fabbricati, depositati o impiegati esplosivi o pezzi pirotecnici è responsabile del danno provocato dalla loro esplosione. Per il resto sono applicabili le disposizioni generali del codice delle obbligazioni41, concernenti gli atti illeciti. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 27 Responsabilità civile - 1 Il proprietario di un'azienda o di un impianto in cui sono fabbricati, depositati o impiegati esplosivi o pezzi pirotecnici è responsabile del danno provocato dalla loro esplosione. Per il resto sono applicabili le disposizioni generali del codice delle obbligazioni41, concernenti gli atti illeciti. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 27 Responsabilità civile - 1 Il proprietario di un'azienda o di un impianto in cui sono fabbricati, depositati o impiegati esplosivi o pezzi pirotecnici è responsabile del danno provocato dalla loro esplosione. Per il resto sono applicabili le disposizioni generali del codice delle obbligazioni41, concernenti gli atti illeciti. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 27 Responsabilità civile - 1 Il proprietario di un'azienda o di un impianto in cui sono fabbricati, depositati o impiegati esplosivi o pezzi pirotecnici è responsabile del danno provocato dalla loro esplosione. Per il resto sono applicabili le disposizioni generali del codice delle obbligazioni41, concernenti gli atti illeciti. |
SR 941.41 Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl) LEspl Art. 27 Responsabilità civile - 1 Il proprietario di un'azienda o di un impianto in cui sono fabbricati, depositati o impiegati esplosivi o pezzi pirotecnici è responsabile del danno provocato dalla loro esplosione. Per il resto sono applicabili le disposizioni generali del codice delle obbligazioni41, concernenti gli atti illeciti. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 60 - 1 L'azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.35 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 60 - 1 L'azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.35 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 42 - 1 Chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la prova. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 60 - 1 L'azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.35 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 67 - 1 L'azione di indebito arricchimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui è nato tale diritto.40 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 60 - 1 L'azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.35 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 60 - 1 L'azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.35 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 135 - La prescrizione è interrotta: |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 135 - La prescrizione è interrotta: |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 60 - 1 L'azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.35 |