SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 3b Porto del casco - (art. 57 cpv. 5 LCStr) |
|
1 | I conducenti e i passeggeri di motoveicoli con o senza carrozzino laterale, di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote nonché i conducenti di ciclomotori devono, durante la corsa, portare un casco di protezione. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli di età inferiore ai 12 anni che viaggiano con loro portino un casco di protezione. |
2 | L'obbligo di portare il casco non è applicabile: |
a | ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h; |
b | alle persone che circolano entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h; |
c | alle persone in cabine chiuse; |
d | alle persone su sedili provvisti di cinture di sicurezza; |
e | alle persone su veicoli con una velocità massima per costruzione fino a 20 km/h; |
f | ai conducenti di ciclomotori i quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di portare il casco di protezione; |
g | alle persone su ciclomotori dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h; |
h | ai conducenti di sedie a rotelle motorizzate. |
3 | Sui motoveicoli con o senza carrozzino laterale, sui quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, veicoli a motore a tre ruote e ciclomotori va indossato un casco di protezione omologato secondo il regolamento UNECE n. 22 nella versione di cui all'allegato 2 OETV o una versione precedente di tale regolamento riportata nell'OETV. Sui veicoli cingolati è sufficiente un casco omologato secondo la norma SN EN 107747 o SN EN 107848, sui ciclomotori un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078.49 |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 90 - 1 È punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale. |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 3b Porto del casco - (art. 57 cpv. 5 LCStr) |
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1 | I conducenti e i passeggeri di motoveicoli con o senza carrozzino laterale, di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote nonché i conducenti di ciclomotori devono, durante la corsa, portare un casco di protezione. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli di età inferiore ai 12 anni che viaggiano con loro portino un casco di protezione. |
2 | L'obbligo di portare il casco non è applicabile: |
a | ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h; |
b | alle persone che circolano entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h; |
c | alle persone in cabine chiuse; |
d | alle persone su sedili provvisti di cinture di sicurezza; |
e | alle persone su veicoli con una velocità massima per costruzione fino a 20 km/h; |
f | ai conducenti di ciclomotori i quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di portare il casco di protezione; |
g | alle persone su ciclomotori dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h; |
h | ai conducenti di sedie a rotelle motorizzate. |
3 | Sui motoveicoli con o senza carrozzino laterale, sui quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, veicoli a motore a tre ruote e ciclomotori va indossato un casco di protezione omologato secondo il regolamento UNECE n. 22 nella versione di cui all'allegato 2 OETV o una versione precedente di tale regolamento riportata nell'OETV. Sui veicoli cingolati è sufficiente un casco omologato secondo la norma SN EN 107747 o SN EN 107848, sui ciclomotori un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078.49 |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 3b Porto del casco - (art. 57 cpv. 5 LCStr) |
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1 | I conducenti e i passeggeri di motoveicoli con o senza carrozzino laterale, di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote nonché i conducenti di ciclomotori devono, durante la corsa, portare un casco di protezione. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli di età inferiore ai 12 anni che viaggiano con loro portino un casco di protezione. |
2 | L'obbligo di portare il casco non è applicabile: |
a | ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h; |
b | alle persone che circolano entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h; |
c | alle persone in cabine chiuse; |
d | alle persone su sedili provvisti di cinture di sicurezza; |
e | alle persone su veicoli con una velocità massima per costruzione fino a 20 km/h; |
f | ai conducenti di ciclomotori i quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di portare il casco di protezione; |
g | alle persone su ciclomotori dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h; |
h | ai conducenti di sedie a rotelle motorizzate. |
3 | Sui motoveicoli con o senza carrozzino laterale, sui quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, veicoli a motore a tre ruote e ciclomotori va indossato un casco di protezione omologato secondo il regolamento UNECE n. 22 nella versione di cui all'allegato 2 OETV o una versione precedente di tale regolamento riportata nell'OETV. Sui veicoli cingolati è sufficiente un casco omologato secondo la norma SN EN 107747 o SN EN 107848, sui ciclomotori un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078.49 |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 3b Porto del casco - (art. 57 cpv. 5 LCStr) |
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1 | I conducenti e i passeggeri di motoveicoli con o senza carrozzino laterale, di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote nonché i conducenti di ciclomotori devono, durante la corsa, portare un casco di protezione. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli di età inferiore ai 12 anni che viaggiano con loro portino un casco di protezione. |
2 | L'obbligo di portare il casco non è applicabile: |
a | ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h; |
b | alle persone che circolano entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h; |
c | alle persone in cabine chiuse; |
d | alle persone su sedili provvisti di cinture di sicurezza; |
e | alle persone su veicoli con una velocità massima per costruzione fino a 20 km/h; |
f | ai conducenti di ciclomotori i quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di portare il casco di protezione; |
g | alle persone su ciclomotori dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h; |
h | ai conducenti di sedie a rotelle motorizzate. |
3 | Sui motoveicoli con o senza carrozzino laterale, sui quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, veicoli a motore a tre ruote e ciclomotori va indossato un casco di protezione omologato secondo il regolamento UNECE n. 22 nella versione di cui all'allegato 2 OETV o una versione precedente di tale regolamento riportata nell'OETV. Sui veicoli cingolati è sufficiente un casco omologato secondo la norma SN EN 107747 o SN EN 107848, sui ciclomotori un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078.49 |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 3b Porto del casco - (art. 57 cpv. 5 LCStr) |
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1 | I conducenti e i passeggeri di motoveicoli con o senza carrozzino laterale, di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote nonché i conducenti di ciclomotori devono, durante la corsa, portare un casco di protezione. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli di età inferiore ai 12 anni che viaggiano con loro portino un casco di protezione. |
2 | L'obbligo di portare il casco non è applicabile: |
a | ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h; |
b | alle persone che circolano entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h; |
c | alle persone in cabine chiuse; |
d | alle persone su sedili provvisti di cinture di sicurezza; |
e | alle persone su veicoli con una velocità massima per costruzione fino a 20 km/h; |
f | ai conducenti di ciclomotori i quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di portare il casco di protezione; |
g | alle persone su ciclomotori dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h; |
h | ai conducenti di sedie a rotelle motorizzate. |
3 | Sui motoveicoli con o senza carrozzino laterale, sui quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, veicoli a motore a tre ruote e ciclomotori va indossato un casco di protezione omologato secondo il regolamento UNECE n. 22 nella versione di cui all'allegato 2 OETV o una versione precedente di tale regolamento riportata nell'OETV. Sui veicoli cingolati è sufficiente un casco omologato secondo la norma SN EN 107747 o SN EN 107848, sui ciclomotori un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078.49 |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 3b Porto del casco - (art. 57 cpv. 5 LCStr) |
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1 | I conducenti e i passeggeri di motoveicoli con o senza carrozzino laterale, di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote nonché i conducenti di ciclomotori devono, durante la corsa, portare un casco di protezione. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli di età inferiore ai 12 anni che viaggiano con loro portino un casco di protezione. |
2 | L'obbligo di portare il casco non è applicabile: |
a | ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h; |
b | alle persone che circolano entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h; |
c | alle persone in cabine chiuse; |
d | alle persone su sedili provvisti di cinture di sicurezza; |
e | alle persone su veicoli con una velocità massima per costruzione fino a 20 km/h; |
f | ai conducenti di ciclomotori i quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di portare il casco di protezione; |
g | alle persone su ciclomotori dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h; |
h | ai conducenti di sedie a rotelle motorizzate. |
3 | Sui motoveicoli con o senza carrozzino laterale, sui quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, veicoli a motore a tre ruote e ciclomotori va indossato un casco di protezione omologato secondo il regolamento UNECE n. 22 nella versione di cui all'allegato 2 OETV o una versione precedente di tale regolamento riportata nell'OETV. Sui veicoli cingolati è sufficiente un casco omologato secondo la norma SN EN 107747 o SN EN 107848, sui ciclomotori un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078.49 |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 3b Porto del casco - (art. 57 cpv. 5 LCStr) |
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1 | I conducenti e i passeggeri di motoveicoli con o senza carrozzino laterale, di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote nonché i conducenti di ciclomotori devono, durante la corsa, portare un casco di protezione. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli di età inferiore ai 12 anni che viaggiano con loro portino un casco di protezione. |
2 | L'obbligo di portare il casco non è applicabile: |
a | ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h; |
b | alle persone che circolano entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h; |
c | alle persone in cabine chiuse; |
d | alle persone su sedili provvisti di cinture di sicurezza; |
e | alle persone su veicoli con una velocità massima per costruzione fino a 20 km/h; |
f | ai conducenti di ciclomotori i quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di portare il casco di protezione; |
g | alle persone su ciclomotori dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h; |
h | ai conducenti di sedie a rotelle motorizzate. |
3 | Sui motoveicoli con o senza carrozzino laterale, sui quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, veicoli a motore a tre ruote e ciclomotori va indossato un casco di protezione omologato secondo il regolamento UNECE n. 22 nella versione di cui all'allegato 2 OETV o una versione precedente di tale regolamento riportata nell'OETV. Sui veicoli cingolati è sufficiente un casco omologato secondo la norma SN EN 107747 o SN EN 107848, sui ciclomotori un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078.49 |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 3b Porto del casco - (art. 57 cpv. 5 LCStr) |
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1 | I conducenti e i passeggeri di motoveicoli con o senza carrozzino laterale, di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote nonché i conducenti di ciclomotori devono, durante la corsa, portare un casco di protezione. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli di età inferiore ai 12 anni che viaggiano con loro portino un casco di protezione. |
2 | L'obbligo di portare il casco non è applicabile: |
a | ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h; |
b | alle persone che circolano entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h; |
c | alle persone in cabine chiuse; |
d | alle persone su sedili provvisti di cinture di sicurezza; |
e | alle persone su veicoli con una velocità massima per costruzione fino a 20 km/h; |
f | ai conducenti di ciclomotori i quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di portare il casco di protezione; |
g | alle persone su ciclomotori dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h; |
h | ai conducenti di sedie a rotelle motorizzate. |
3 | Sui motoveicoli con o senza carrozzino laterale, sui quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, veicoli a motore a tre ruote e ciclomotori va indossato un casco di protezione omologato secondo il regolamento UNECE n. 22 nella versione di cui all'allegato 2 OETV o una versione precedente di tale regolamento riportata nell'OETV. Sui veicoli cingolati è sufficiente un casco omologato secondo la norma SN EN 107747 o SN EN 107848, sui ciclomotori un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078.49 |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 2 Elenco delle specie protette - Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) determina in un'ordinanza quali specie, parti e prodotti sono sottoposti al controllo previsto dalla presente legge. |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 5 Informazione - La Confederazione provvede a informare il pubblico circa l'attuazione della CITES. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 90 - 1 È punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale. |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 3b Porto del casco - (art. 57 cpv. 5 LCStr) |
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1 | I conducenti e i passeggeri di motoveicoli con o senza carrozzino laterale, di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote nonché i conducenti di ciclomotori devono, durante la corsa, portare un casco di protezione. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli di età inferiore ai 12 anni che viaggiano con loro portino un casco di protezione. |
2 | L'obbligo di portare il casco non è applicabile: |
a | ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h; |
b | alle persone che circolano entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h; |
c | alle persone in cabine chiuse; |
d | alle persone su sedili provvisti di cinture di sicurezza; |
e | alle persone su veicoli con una velocità massima per costruzione fino a 20 km/h; |
f | ai conducenti di ciclomotori i quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di portare il casco di protezione; |
g | alle persone su ciclomotori dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h; |
h | ai conducenti di sedie a rotelle motorizzate. |
3 | Sui motoveicoli con o senza carrozzino laterale, sui quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, veicoli a motore a tre ruote e ciclomotori va indossato un casco di protezione omologato secondo il regolamento UNECE n. 22 nella versione di cui all'allegato 2 OETV o una versione precedente di tale regolamento riportata nell'OETV. Sui veicoli cingolati è sufficiente un casco omologato secondo la norma SN EN 107747 o SN EN 107848, sui ciclomotori un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078.49 |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 3b Porto del casco - (art. 57 cpv. 5 LCStr) |
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1 | I conducenti e i passeggeri di motoveicoli con o senza carrozzino laterale, di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote nonché i conducenti di ciclomotori devono, durante la corsa, portare un casco di protezione. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli di età inferiore ai 12 anni che viaggiano con loro portino un casco di protezione. |
2 | L'obbligo di portare il casco non è applicabile: |
a | ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h; |
b | alle persone che circolano entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h; |
c | alle persone in cabine chiuse; |
d | alle persone su sedili provvisti di cinture di sicurezza; |
e | alle persone su veicoli con una velocità massima per costruzione fino a 20 km/h; |
f | ai conducenti di ciclomotori i quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di portare il casco di protezione; |
g | alle persone su ciclomotori dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h; |
h | ai conducenti di sedie a rotelle motorizzate. |
3 | Sui motoveicoli con o senza carrozzino laterale, sui quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, veicoli a motore a tre ruote e ciclomotori va indossato un casco di protezione omologato secondo il regolamento UNECE n. 22 nella versione di cui all'allegato 2 OETV o una versione precedente di tale regolamento riportata nell'OETV. Sui veicoli cingolati è sufficiente un casco omologato secondo la norma SN EN 107747 o SN EN 107848, sui ciclomotori un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078.49 |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 57 - 1 Il Consiglio federale può emanare norme completive della circolazione e, se è richiesto da circostanze speciali, prevedere eccezioni alle norme della circolazione, in particolare per i bisogni dell'esercito e della protezione civile, nonché per le strade a senso unico.136 |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 5 Informazione - La Confederazione provvede a informare il pubblico circa l'attuazione della CITES. |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 3b Porto del casco - (art. 57 cpv. 5 LCStr) |
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1 | I conducenti e i passeggeri di motoveicoli con o senza carrozzino laterale, di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote nonché i conducenti di ciclomotori devono, durante la corsa, portare un casco di protezione. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli di età inferiore ai 12 anni che viaggiano con loro portino un casco di protezione. |
2 | L'obbligo di portare il casco non è applicabile: |
a | ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h; |
b | alle persone che circolano entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h; |
c | alle persone in cabine chiuse; |
d | alle persone su sedili provvisti di cinture di sicurezza; |
e | alle persone su veicoli con una velocità massima per costruzione fino a 20 km/h; |
f | ai conducenti di ciclomotori i quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di portare il casco di protezione; |
g | alle persone su ciclomotori dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h; |
h | ai conducenti di sedie a rotelle motorizzate. |
3 | Sui motoveicoli con o senza carrozzino laterale, sui quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, veicoli a motore a tre ruote e ciclomotori va indossato un casco di protezione omologato secondo il regolamento UNECE n. 22 nella versione di cui all'allegato 2 OETV o una versione precedente di tale regolamento riportata nell'OETV. Sui veicoli cingolati è sufficiente un casco omologato secondo la norma SN EN 107747 o SN EN 107848, sui ciclomotori un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078.49 |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 3b Porto del casco - (art. 57 cpv. 5 LCStr) |
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1 | I conducenti e i passeggeri di motoveicoli con o senza carrozzino laterale, di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote nonché i conducenti di ciclomotori devono, durante la corsa, portare un casco di protezione. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli di età inferiore ai 12 anni che viaggiano con loro portino un casco di protezione. |
2 | L'obbligo di portare il casco non è applicabile: |
a | ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h; |
b | alle persone che circolano entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h; |
c | alle persone in cabine chiuse; |
d | alle persone su sedili provvisti di cinture di sicurezza; |
e | alle persone su veicoli con una velocità massima per costruzione fino a 20 km/h; |
f | ai conducenti di ciclomotori i quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di portare il casco di protezione; |
g | alle persone su ciclomotori dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h; |
h | ai conducenti di sedie a rotelle motorizzate. |
3 | Sui motoveicoli con o senza carrozzino laterale, sui quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, veicoli a motore a tre ruote e ciclomotori va indossato un casco di protezione omologato secondo il regolamento UNECE n. 22 nella versione di cui all'allegato 2 OETV o una versione precedente di tale regolamento riportata nell'OETV. Sui veicoli cingolati è sufficiente un casco omologato secondo la norma SN EN 107747 o SN EN 107848, sui ciclomotori un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078.49 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 113 * - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. |
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a | la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale; |
b | la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; |
c | i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale; |
d | chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; |
e | per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 57 - 1 Il Consiglio federale può emanare norme completive della circolazione e, se è richiesto da circostanze speciali, prevedere eccezioni alle norme della circolazione, in particolare per i bisogni dell'esercito e della protezione civile, nonché per le strade a senso unico.136 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 43 Motoveicoli, ciclomotori e velocipedi: circolazione in fila indiana - (art. 46 cpv. 2, e 47 cpv. 1 LCStr) |
|
1 | I conducenti di velocipedi e di ciclomotori non devono circolare accanto ad altri velocipedi o ciclomotori. Sempreché non ostacolino il traffico, possono tuttavia circolare affiancati a due: |
a | se circolano in formazione chiusa di oltre dieci velocipedi o ciclomotori; |
b | se la circolazione dei velocipedi e dei ciclomotori è densa; |
c | sulle ciclopiste e sulle piste di cicloturismo indicate da segnali su strade secondarie; |
d | nelle zone d'incontro.181 |
2 | I conducenti di motoveicoli non devono circolare né affiancati, né accanto a velocipedi o a ciclomotori. I ciclisti e i conducenti di ciclomotori non devono circolare accanto a motoveicoli. |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 43 Motoveicoli, ciclomotori e velocipedi: circolazione in fila indiana - (art. 46 cpv. 2, e 47 cpv. 1 LCStr) |
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1 | I conducenti di velocipedi e di ciclomotori non devono circolare accanto ad altri velocipedi o ciclomotori. Sempreché non ostacolino il traffico, possono tuttavia circolare affiancati a due: |
a | se circolano in formazione chiusa di oltre dieci velocipedi o ciclomotori; |
b | se la circolazione dei velocipedi e dei ciclomotori è densa; |
c | sulle ciclopiste e sulle piste di cicloturismo indicate da segnali su strade secondarie; |
d | nelle zone d'incontro.181 |
2 | I conducenti di motoveicoli non devono circolare né affiancati, né accanto a velocipedi o a ciclomotori. I ciclisti e i conducenti di ciclomotori non devono circolare accanto a motoveicoli. |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 42 Motoveicoli, ciclomotori e velocipedi: in generale - (art. 19 cpv. 1, 46 cpv. 4, 47 cpv. 2 LCStr)173 |
|
1 | I motociclisti e i ciclisti devono occupare il posto loro destinato. I fanciulli possono usare un velocipede solo se riescono a pedalare.174 |
2 | I conducenti di motoveicoli e ciclisti non possono trasportare oggetti che impediscano loro di fare le segnalazioni o mettano in pericolo gli altri utenti della strada. La larghezza degli oggetti trasportati non deve superare 1 m. |
3 | I ciclisti possono avanzare sulla destra di una colonna di veicoli a motore se vi è sufficiente spazio libero; è loro vietato di avanzare tra i veicoli della colonna. Essi non devono impedire alla colonna di proseguire né segnatamente porsi davanti a veicoli fermi.175 |
4 | I conducenti di ciclomotori e i conducenti di risciò elettrici la cui larghezza non supera 1,00 m devono attenersi alle norme per i ciclisti. Devono inoltre rispettare le velocità massime generali e quelle segnalate.176 |
5 | Qualora siano esclusi dall'obbligo di utilizzare ciclopiste (art. 64a cpv. 3 OSStr177), i conducenti di ciclomotori pesanti e veloci nonché di risciò elettrici la cui larghezza non supera 1,00 m possono circolare sulla carreggiata adiacente.178 |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 42 Motoveicoli, ciclomotori e velocipedi: in generale - (art. 19 cpv. 1, 46 cpv. 4, 47 cpv. 2 LCStr)173 |
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1 | I motociclisti e i ciclisti devono occupare il posto loro destinato. I fanciulli possono usare un velocipede solo se riescono a pedalare.174 |
2 | I conducenti di motoveicoli e ciclisti non possono trasportare oggetti che impediscano loro di fare le segnalazioni o mettano in pericolo gli altri utenti della strada. La larghezza degli oggetti trasportati non deve superare 1 m. |
3 | I ciclisti possono avanzare sulla destra di una colonna di veicoli a motore se vi è sufficiente spazio libero; è loro vietato di avanzare tra i veicoli della colonna. Essi non devono impedire alla colonna di proseguire né segnatamente porsi davanti a veicoli fermi.175 |
4 | I conducenti di ciclomotori e i conducenti di risciò elettrici la cui larghezza non supera 1,00 m devono attenersi alle norme per i ciclisti. Devono inoltre rispettare le velocità massime generali e quelle segnalate.176 |
5 | Qualora siano esclusi dall'obbligo di utilizzare ciclopiste (art. 64a cpv. 3 OSStr177), i conducenti di ciclomotori pesanti e veloci nonché di risciò elettrici la cui larghezza non supera 1,00 m possono circolare sulla carreggiata adiacente.178 |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 57 - 1 Il Consiglio federale può emanare norme completive della circolazione e, se è richiesto da circostanze speciali, prevedere eccezioni alle norme della circolazione, in particolare per i bisogni dell'esercito e della protezione civile, nonché per le strade a senso unico.136 |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 5 Informazione - La Confederazione provvede a informare il pubblico circa l'attuazione della CITES. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 57 - 1 Il Consiglio federale può emanare norme completive della circolazione e, se è richiesto da circostanze speciali, prevedere eccezioni alle norme della circolazione, in particolare per i bisogni dell'esercito e della protezione civile, nonché per le strade a senso unico.136 |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 3b Porto del casco - (art. 57 cpv. 5 LCStr) |
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1 | I conducenti e i passeggeri di motoveicoli con o senza carrozzino laterale, di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote nonché i conducenti di ciclomotori devono, durante la corsa, portare un casco di protezione. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli di età inferiore ai 12 anni che viaggiano con loro portino un casco di protezione. |
2 | L'obbligo di portare il casco non è applicabile: |
a | ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h; |
b | alle persone che circolano entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h; |
c | alle persone in cabine chiuse; |
d | alle persone su sedili provvisti di cinture di sicurezza; |
e | alle persone su veicoli con una velocità massima per costruzione fino a 20 km/h; |
f | ai conducenti di ciclomotori i quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di portare il casco di protezione; |
g | alle persone su ciclomotori dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h; |
h | ai conducenti di sedie a rotelle motorizzate. |
3 | Sui motoveicoli con o senza carrozzino laterale, sui quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, veicoli a motore a tre ruote e ciclomotori va indossato un casco di protezione omologato secondo il regolamento UNECE n. 22 nella versione di cui all'allegato 2 OETV o una versione precedente di tale regolamento riportata nell'OETV. Sui veicoli cingolati è sufficiente un casco omologato secondo la norma SN EN 107747 o SN EN 107848, sui ciclomotori un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078.49 |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 3b Porto del casco - (art. 57 cpv. 5 LCStr) |
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1 | I conducenti e i passeggeri di motoveicoli con o senza carrozzino laterale, di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote nonché i conducenti di ciclomotori devono, durante la corsa, portare un casco di protezione. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli di età inferiore ai 12 anni che viaggiano con loro portino un casco di protezione. |
2 | L'obbligo di portare il casco non è applicabile: |
a | ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h; |
b | alle persone che circolano entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h; |
c | alle persone in cabine chiuse; |
d | alle persone su sedili provvisti di cinture di sicurezza; |
e | alle persone su veicoli con una velocità massima per costruzione fino a 20 km/h; |
f | ai conducenti di ciclomotori i quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di portare il casco di protezione; |
g | alle persone su ciclomotori dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h; |
h | ai conducenti di sedie a rotelle motorizzate. |
3 | Sui motoveicoli con o senza carrozzino laterale, sui quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, veicoli a motore a tre ruote e ciclomotori va indossato un casco di protezione omologato secondo il regolamento UNECE n. 22 nella versione di cui all'allegato 2 OETV o una versione precedente di tale regolamento riportata nell'OETV. Sui veicoli cingolati è sufficiente un casco omologato secondo la norma SN EN 107747 o SN EN 107848, sui ciclomotori un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078.49 |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 3b Porto del casco - (art. 57 cpv. 5 LCStr) |
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1 | I conducenti e i passeggeri di motoveicoli con o senza carrozzino laterale, di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote nonché i conducenti di ciclomotori devono, durante la corsa, portare un casco di protezione. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli di età inferiore ai 12 anni che viaggiano con loro portino un casco di protezione. |
2 | L'obbligo di portare il casco non è applicabile: |
a | ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h; |
b | alle persone che circolano entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h; |
c | alle persone in cabine chiuse; |
d | alle persone su sedili provvisti di cinture di sicurezza; |
e | alle persone su veicoli con una velocità massima per costruzione fino a 20 km/h; |
f | ai conducenti di ciclomotori i quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di portare il casco di protezione; |
g | alle persone su ciclomotori dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h; |
h | ai conducenti di sedie a rotelle motorizzate. |
3 | Sui motoveicoli con o senza carrozzino laterale, sui quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, veicoli a motore a tre ruote e ciclomotori va indossato un casco di protezione omologato secondo il regolamento UNECE n. 22 nella versione di cui all'allegato 2 OETV o una versione precedente di tale regolamento riportata nell'OETV. Sui veicoli cingolati è sufficiente un casco omologato secondo la norma SN EN 107747 o SN EN 107848, sui ciclomotori un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078.49 |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 3b Porto del casco - (art. 57 cpv. 5 LCStr) |
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1 | I conducenti e i passeggeri di motoveicoli con o senza carrozzino laterale, di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote nonché i conducenti di ciclomotori devono, durante la corsa, portare un casco di protezione. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli di età inferiore ai 12 anni che viaggiano con loro portino un casco di protezione. |
2 | L'obbligo di portare il casco non è applicabile: |
a | ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h; |
b | alle persone che circolano entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h; |
c | alle persone in cabine chiuse; |
d | alle persone su sedili provvisti di cinture di sicurezza; |
e | alle persone su veicoli con una velocità massima per costruzione fino a 20 km/h; |
f | ai conducenti di ciclomotori i quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di portare il casco di protezione; |
g | alle persone su ciclomotori dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h; |
h | ai conducenti di sedie a rotelle motorizzate. |
3 | Sui motoveicoli con o senza carrozzino laterale, sui quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, veicoli a motore a tre ruote e ciclomotori va indossato un casco di protezione omologato secondo il regolamento UNECE n. 22 nella versione di cui all'allegato 2 OETV o una versione precedente di tale regolamento riportata nell'OETV. Sui veicoli cingolati è sufficiente un casco omologato secondo la norma SN EN 107747 o SN EN 107848, sui ciclomotori un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078.49 |
SR 453 Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) - Ordinanza sulla conservazione delle specie LF-CITES Art. 5 Informazione - La Confederazione provvede a informare il pubblico circa l'attuazione della CITES. |
SR 741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC) - Ordinanza sull'ammissione alla circolazione OAC Art. 28 Nuovo esame di conducente - 1 Se il conducente ha commesso infrazioni che fanno dubitare della sua capacità di condurre, l'autorità d'ammissione ordina un nuovo esame teorico o pratico di conducente oppure entrambi gli esami.173 |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 3b Porto del casco - (art. 57 cpv. 5 LCStr) |
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1 | I conducenti e i passeggeri di motoveicoli con o senza carrozzino laterale, di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote nonché i conducenti di ciclomotori devono, durante la corsa, portare un casco di protezione. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli di età inferiore ai 12 anni che viaggiano con loro portino un casco di protezione. |
2 | L'obbligo di portare il casco non è applicabile: |
a | ai fornitori a domicilio (di casa in casa) nel quartiere di consegna se la velocità non supera 25 km/h; |
b | alle persone che circolano entro perimetri aziendali se la velocità non supera 25 km/h; |
c | alle persone in cabine chiuse; |
d | alle persone su sedili provvisti di cinture di sicurezza; |
e | alle persone su veicoli con una velocità massima per costruzione fino a 20 km/h; |
f | ai conducenti di ciclomotori i quali provano mediante certificato medico che non può essere loro imposto di portare il casco di protezione; |
g | alle persone su ciclomotori dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h; |
h | ai conducenti di sedie a rotelle motorizzate. |
3 | Sui motoveicoli con o senza carrozzino laterale, sui quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, veicoli a motore a tre ruote e ciclomotori va indossato un casco di protezione omologato secondo il regolamento UNECE n. 22 nella versione di cui all'allegato 2 OETV o una versione precedente di tale regolamento riportata nell'OETV. Sui veicoli cingolati è sufficiente un casco omologato secondo la norma SN EN 107747 o SN EN 107848, sui ciclomotori un casco per ciclisti omologato secondo la norma SN EN 1078.49 |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 63 Passeggeri su motoveicoli e velocipedi - (art. 30 cpv. 1 LCStr) |
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1 | I passeggeri dei motoveicoli nonché dei quadricicli leggeri a motore, dei quadricicli a motore e dei veicoli a motore a tre ruote simili a motoveicoli devono sedersi a cavalcioni e devono poter utilizzare predellini e poggiapiedi. Un fanciullo al di sotto dei sette anni può prendere posto soltanto su un apposito sedile autorizzato dall'autorità d'ammissione. |
2 | Nei carrozzini dei motoveicoli possono prendere posto soltanto tante persone quanti sono i sedili autorizzati. Sui rimorchi dei motoveicoli non possono essere trasportate persone. |
3 | I ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare: |
a | tante persone quanti sono i posti a sedere disponibili; i fanciulli possono essere trasportati soltanto su posti adatti alla loro altezza; |
b | su un elemento rimorchiato ai sensi dell'articolo 210 capoverso 5 OETV233 collegato a un velocipede a uno o due posti: |
b1 | un fanciullo, se è in grado di pedalare restando seduto, o |
b2 | una persona disabile in sedia a rotelle; |
c | su una speciale combinazione velocipede-sedia a rotelle: una persona disabile; oppure |
d | su un rimorchio per velocipedi collegato a un velocipede a uno o due posti: al massimo due fanciulli sistemati su sedili protetti.234 |
4 | Oltre alle possibilità di cui nel capoverso 3, i ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare un fanciullo su un seggiolino sicuro. Il seggiolino, in particolare, deve proteggere le gambe del fanciullo e non intralciare i movimenti del conducente. |
5 | Su velocipedi e ciclomotori senza sella per il conducente non è consentito trasportare persone. 235 |
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