SR 730.010.1 Ordinanza del DATEC del 1° novembre 2017 sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE) - Ordinanza sulla garanzia di origine OGOE Art. 5 Trasmissione dei dati di produzione - 1 I dati di produzione devono essere trasmessi all'organo di esecuzione, su mandato del produttore, attraverso una procedura automatica direttamente dal punto di misurazione. Sono esclusi dalla trasmissione automatica gli impianti di cui all'articolo 8asexies capoverso 511 dell'ordinanza del 14 marzo 200812 sull'approvvigionamento elettrico.13 |
SR 730.010.1 Ordinanza del DATEC del 1° novembre 2017 sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE) - Ordinanza sulla garanzia di origine OGOE Art. 5 Trasmissione dei dati di produzione - 1 I dati di produzione devono essere trasmessi all'organo di esecuzione, su mandato del produttore, attraverso una procedura automatica direttamente dal punto di misurazione. Sono esclusi dalla trasmissione automatica gli impianti di cui all'articolo 8asexies capoverso 511 dell'ordinanza del 14 marzo 200812 sull'approvvigionamento elettrico.13 |
SR 730.010.1 Ordinanza del DATEC del 1° novembre 2017 sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE) - Ordinanza sulla garanzia di origine OGOE Art. 5 Trasmissione dei dati di produzione - 1 I dati di produzione devono essere trasmessi all'organo di esecuzione, su mandato del produttore, attraverso una procedura automatica direttamente dal punto di misurazione. Sono esclusi dalla trasmissione automatica gli impianti di cui all'articolo 8asexies capoverso 511 dell'ordinanza del 14 marzo 200812 sull'approvvigionamento elettrico.13 |