SR 211.412.411 Ordinanza del 1o ottobre 1984 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (OAFE) OAFE Art. 4 Caso di rigore - 1 L'alienante che fa valere un caso di rigore (art. 8 cpv. 3 LAFE) deve provare, oltre alla situazione d'emergenza, che ha inutilmente offerto l'abitazione al prezzo di costo a persone non sottostanti all'obbligo dell'autorizzazione; il prezzo di costo è aumentato di un importo uguale a un'adeguata corresponsione d'interessi qualora l'abitazione appartenga da oltre tre anni all'alienante. |
SR 211.412.411 Ordinanza del 1o ottobre 1984 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (OAFE) OAFE Art. 4 Caso di rigore - 1 L'alienante che fa valere un caso di rigore (art. 8 cpv. 3 LAFE) deve provare, oltre alla situazione d'emergenza, che ha inutilmente offerto l'abitazione al prezzo di costo a persone non sottostanti all'obbligo dell'autorizzazione; il prezzo di costo è aumentato di un importo uguale a un'adeguata corresponsione d'interessi qualora l'abitazione appartenga da oltre tre anni all'alienante. |
SR 211.412.411 Ordinanza del 1o ottobre 1984 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (OAFE) OAFE Art. 5 Abitazione principale - 1 Il domicilio che giustifica l'acquisto senza autorizzazione di un'abitazione principale (art. 2 cpv. 2 lett. b LAFE) è determinato dagli articoli 23, 24 capoverso 1, 25 e 26 CC16.17 |
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a | beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200721 sullo Stato ospite se beneficiano di una carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri; |
b | uffici d'amministrazioni estere delle ferrovie, delle poste e delle dogane con sede in Svizzera (certificato di servizio). |
SR 211.412.411 Ordinanza del 1o ottobre 1984 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (OAFE) OAFE Art. 5 Abitazione principale - 1 Il domicilio che giustifica l'acquisto senza autorizzazione di un'abitazione principale (art. 2 cpv. 2 lett. b LAFE) è determinato dagli articoli 23, 24 capoverso 1, 25 e 26 CC16.17 |
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a | beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200721 sullo Stato ospite se beneficiano di una carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri; |
b | uffici d'amministrazioni estere delle ferrovie, delle poste e delle dogane con sede in Svizzera (certificato di servizio). |
SR 211.412.411 Ordinanza del 1o ottobre 1984 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (OAFE) OAFE Art. 5 Abitazione principale - 1 Il domicilio che giustifica l'acquisto senza autorizzazione di un'abitazione principale (art. 2 cpv. 2 lett. b LAFE) è determinato dagli articoli 23, 24 capoverso 1, 25 e 26 CC16.17 |
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b | uffici d'amministrazioni estere delle ferrovie, delle poste e delle dogane con sede in Svizzera (certificato di servizio). |
SR 211.412.411 Ordinanza del 1o ottobre 1984 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (OAFE) OAFE Art. 4 Caso di rigore - 1 L'alienante che fa valere un caso di rigore (art. 8 cpv. 3 LAFE) deve provare, oltre alla situazione d'emergenza, che ha inutilmente offerto l'abitazione al prezzo di costo a persone non sottostanti all'obbligo dell'autorizzazione; il prezzo di costo è aumentato di un importo uguale a un'adeguata corresponsione d'interessi qualora l'abitazione appartenga da oltre tre anni all'alienante. |
SR 211.412.411 Ordinanza del 1o ottobre 1984 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (OAFE) OAFE Art. 5 Abitazione principale - 1 Il domicilio che giustifica l'acquisto senza autorizzazione di un'abitazione principale (art. 2 cpv. 2 lett. b LAFE) è determinato dagli articoli 23, 24 capoverso 1, 25 e 26 CC16.17 |
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a | beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200721 sullo Stato ospite se beneficiano di una carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri; |
b | uffici d'amministrazioni estere delle ferrovie, delle poste e delle dogane con sede in Svizzera (certificato di servizio). |
SR 211.412.411 Ordinanza del 1o ottobre 1984 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (OAFE) OAFE Art. 5 Abitazione principale - 1 Il domicilio che giustifica l'acquisto senza autorizzazione di un'abitazione principale (art. 2 cpv. 2 lett. b LAFE) è determinato dagli articoli 23, 24 capoverso 1, 25 e 26 CC16.17 |
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SR 211.412.411 Ordinanza del 1o ottobre 1984 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (OAFE) OAFE Art. 4 Caso di rigore - 1 L'alienante che fa valere un caso di rigore (art. 8 cpv. 3 LAFE) deve provare, oltre alla situazione d'emergenza, che ha inutilmente offerto l'abitazione al prezzo di costo a persone non sottostanti all'obbligo dell'autorizzazione; il prezzo di costo è aumentato di un importo uguale a un'adeguata corresponsione d'interessi qualora l'abitazione appartenga da oltre tre anni all'alienante. |
SR 211.412.411 Ordinanza del 1o ottobre 1984 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (OAFE) OAFE Art. 4 Caso di rigore - 1 L'alienante che fa valere un caso di rigore (art. 8 cpv. 3 LAFE) deve provare, oltre alla situazione d'emergenza, che ha inutilmente offerto l'abitazione al prezzo di costo a persone non sottostanti all'obbligo dell'autorizzazione; il prezzo di costo è aumentato di un importo uguale a un'adeguata corresponsione d'interessi qualora l'abitazione appartenga da oltre tre anni all'alienante. |
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SR 211.412.411 Ordinanza del 1o ottobre 1984 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (OAFE) OAFE Art. 4 Caso di rigore - 1 L'alienante che fa valere un caso di rigore (art. 8 cpv. 3 LAFE) deve provare, oltre alla situazione d'emergenza, che ha inutilmente offerto l'abitazione al prezzo di costo a persone non sottostanti all'obbligo dell'autorizzazione; il prezzo di costo è aumentato di un importo uguale a un'adeguata corresponsione d'interessi qualora l'abitazione appartenga da oltre tre anni all'alienante. |
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SR 211.412.411 Ordinanza del 1o ottobre 1984 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (OAFE) OAFE Art. 5 Abitazione principale - 1 Il domicilio che giustifica l'acquisto senza autorizzazione di un'abitazione principale (art. 2 cpv. 2 lett. b LAFE) è determinato dagli articoli 23, 24 capoverso 1, 25 e 26 CC16.17 |
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a | beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200721 sullo Stato ospite se beneficiano di una carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri; |
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SR 211.412.411 Ordinanza del 1o ottobre 1984 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (OAFE) OAFE Art. 17 Notificazione delle decisioni - 1 Le autorità cantonali notificano all'Ufficio federale di giustizia le decisioni prese in prima istanza o su ricorso, in triplice esemplare, con l'inserto completo e le indicazioni prescritte nell'allegato 2 (art. 17 cpv. 3, 20 cpv. 4 e 24 cpv. 3 LAFE). |
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SR 211.412.411 Ordinanza del 1o ottobre 1984 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (OAFE) OAFE Art. 4 Caso di rigore - 1 L'alienante che fa valere un caso di rigore (art. 8 cpv. 3 LAFE) deve provare, oltre alla situazione d'emergenza, che ha inutilmente offerto l'abitazione al prezzo di costo a persone non sottostanti all'obbligo dell'autorizzazione; il prezzo di costo è aumentato di un importo uguale a un'adeguata corresponsione d'interessi qualora l'abitazione appartenga da oltre tre anni all'alienante. |