SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196821 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 6 - 1 Le decisioni fondate sulla presente legge e sulle sue disposizioni d'esecuzione possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.33 |
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1 | Le decisioni fondate sulla presente legge e sulle sue disposizioni d'esecuzione possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.33 |
2 | ...34 |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA60, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
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1 | L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
2 | Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. |
3 | L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. |
4 | L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
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1 | Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
2 | Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
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1 | Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
2 | L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. |
3 | L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 1 - 1 L'uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili o di ordigni balistici è autorizzato entro i limiti della presente legge, della legislazione federale in generale e degli accordi internazionali che vincolano la Svizzera. |
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1 | L'uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili o di ordigni balistici è autorizzato entro i limiti della presente legge, della legislazione federale in generale e degli accordi internazionali che vincolano la Svizzera. |
2 | Si considerano aeromobili, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che possono sostenersi nell'atmosfera per mezzo di reazioni dell'aria diverse da quelle dell'aria sul suolo (veicoli a cuscinetto d'aria). |
3 | Si considerano ordigni balistici, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che non rientrano nella categoria degli aeromobili. |
4 | Per servizio della sicurezza aerea si intendono, ai sensi della presente legge, tutti i servizi che garantiscono uno svolgimento sicuro, ordinato e fluido del traffico aereo. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 1 - 1 L'uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili o di ordigni balistici è autorizzato entro i limiti della presente legge, della legislazione federale in generale e degli accordi internazionali che vincolano la Svizzera. |
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1 | L'uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili o di ordigni balistici è autorizzato entro i limiti della presente legge, della legislazione federale in generale e degli accordi internazionali che vincolano la Svizzera. |
2 | Si considerano aeromobili, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che possono sostenersi nell'atmosfera per mezzo di reazioni dell'aria diverse da quelle dell'aria sul suolo (veicoli a cuscinetto d'aria). |
3 | Si considerano ordigni balistici, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che non rientrano nella categoria degli aeromobili. |
4 | Per servizio della sicurezza aerea si intendono, ai sensi della presente legge, tutti i servizi che garantiscono uno svolgimento sicuro, ordinato e fluido del traffico aereo. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 2 - 1 Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
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1 | Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
a | gli aeromobili svizzeri di Stato; |
b | gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente all'articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell'articolo 56; |
c | gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme particolari (art. 51 e 108); |
d | gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di accordi internazionali; |
e | gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di una decisione speciale dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)7. |
2 | Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza aerea o per motivi inerenti alla protezione dell'ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza.8 |
3 | Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 2 - 1 Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
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1 | Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
a | gli aeromobili svizzeri di Stato; |
b | gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente all'articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell'articolo 56; |
c | gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme particolari (art. 51 e 108); |
d | gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di accordi internazionali; |
e | gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di una decisione speciale dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)7. |
2 | Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza aerea o per motivi inerenti alla protezione dell'ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza.8 |
3 | Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 56 - 1 L'UFAC certifica per gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera: |
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1 | L'UFAC certifica per gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera: |
a | l'immatricolazione; |
b | la navigabilità; |
c | l'emissione di rumori o sostanze nocive degli aeromobili a motore. |
2 | Il Consiglio federale emana disposizioni sul rilascio, la durata di validità, il rinnovo e il ritiro dei certificati. A tal fine si attiene alle prescrizioni internazionali vincolanti per la Svizzera. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 2 - 1 Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
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1 | Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
a | gli aeromobili svizzeri di Stato; |
b | gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente all'articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell'articolo 56; |
c | gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme particolari (art. 51 e 108); |
d | gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di accordi internazionali; |
e | gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di una decisione speciale dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)7. |
2 | Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza aerea o per motivi inerenti alla protezione dell'ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza.8 |
3 | Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 3 - 1 Nei limiti delle competenze della Confederazione, il Consiglio federale ha la vigilanza della navigazione aerea su tutto il territorio svizzero. Esso la esercita come segue: |
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1 | Nei limiti delle competenze della Confederazione, il Consiglio federale ha la vigilanza della navigazione aerea su tutto il territorio svizzero. Esso la esercita come segue: |
a | nel settore dell'aviazione civile e degli aeromobili di Stato, per quanto questi non siano impiegati per compiti dell'esercito previsti dalla legge, per mezzo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC); |
b | nel settore dell'aviazione militare e degli aeromobili di Stato, per quanto questi siano impiegati per compiti dell'esercito previsti dalla legge, per mezzo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).9 |
2 | Istituisce presso il DATEC l'UFAC per la vigilanza immediata secondo il capoverso 1 lettera a e presso il DDPS l'Autorità dell'aviazione militare (Military Aviation Authority, MAA) per la vigilanza immediata secondo il capoverso 1 lettera b.10 |
2bis | L'UFAC e la MAA coordinano le loro attività e garantiscono la reciproca collaborazione.11 |
3 | Il Consiglio federale stabilisce le norme particolari, segnatamente quelle che concernono le tasse. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 3 - 1 Nei limiti delle competenze della Confederazione, il Consiglio federale ha la vigilanza della navigazione aerea su tutto il territorio svizzero. Esso la esercita come segue: |
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1 | Nei limiti delle competenze della Confederazione, il Consiglio federale ha la vigilanza della navigazione aerea su tutto il territorio svizzero. Esso la esercita come segue: |
a | nel settore dell'aviazione civile e degli aeromobili di Stato, per quanto questi non siano impiegati per compiti dell'esercito previsti dalla legge, per mezzo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC); |
b | nel settore dell'aviazione militare e degli aeromobili di Stato, per quanto questi siano impiegati per compiti dell'esercito previsti dalla legge, per mezzo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).9 |
2 | Istituisce presso il DATEC l'UFAC per la vigilanza immediata secondo il capoverso 1 lettera a e presso il DDPS l'Autorità dell'aviazione militare (Military Aviation Authority, MAA) per la vigilanza immediata secondo il capoverso 1 lettera b.10 |
2bis | L'UFAC e la MAA coordinano le loro attività e garantiscono la reciproca collaborazione.11 |
3 | Il Consiglio federale stabilisce le norme particolari, segnatamente quelle che concernono le tasse. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 52 - 1 L'UFAC tiene la matricola svizzera degli aeromobili. |
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1 | L'UFAC tiene la matricola svizzera degli aeromobili. |
2 | Un aeromobile può essere iscritto nella matricola svizzera soltanto se: |
a | non è immatricolato in un altro Stato; |
b | adempie le condizioni d'ammissione agli esami prescritti; |
c | i rapporti di proprietà sull'aeromobile rispondono ai requisiti fissati dal Consiglio federale. Per quanto concerne i cittadini di Stati esteri, il Consiglio federale può subordinare l'iscrizione alla condizione che questi Stati concedano reciprocità ai cittadini svizzeri, sempreché non vi si oppongano obblighi internazionali. A tal fine, può concludere accordi con gli Stati esteri.208 |
3 | Oltre al proprietario può essere iscritto nella matricola anche l'esercente, sempreché adempia le condizioni richieste, indipendentemente dalla proprietà. |
4 | Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate su le condizioni, il contenuto, la modificazione e la cancellazione delle immatricolazioni. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 56 - 1 L'UFAC certifica per gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera: |
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1 | L'UFAC certifica per gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera: |
a | l'immatricolazione; |
b | la navigabilità; |
c | l'emissione di rumori o sostanze nocive degli aeromobili a motore. |
2 | Il Consiglio federale emana disposizioni sul rilascio, la durata di validità, il rinnovo e il ritiro dei certificati. A tal fine si attiene alle prescrizioni internazionali vincolanti per la Svizzera. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 52 - 1 L'UFAC tiene la matricola svizzera degli aeromobili. |
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1 | L'UFAC tiene la matricola svizzera degli aeromobili. |
2 | Un aeromobile può essere iscritto nella matricola svizzera soltanto se: |
a | non è immatricolato in un altro Stato; |
b | adempie le condizioni d'ammissione agli esami prescritti; |
c | i rapporti di proprietà sull'aeromobile rispondono ai requisiti fissati dal Consiglio federale. Per quanto concerne i cittadini di Stati esteri, il Consiglio federale può subordinare l'iscrizione alla condizione che questi Stati concedano reciprocità ai cittadini svizzeri, sempreché non vi si oppongano obblighi internazionali. A tal fine, può concludere accordi con gli Stati esteri.208 |
3 | Oltre al proprietario può essere iscritto nella matricola anche l'esercente, sempreché adempia le condizioni richieste, indipendentemente dalla proprietà. |
4 | Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate su le condizioni, il contenuto, la modificazione e la cancellazione delle immatricolazioni. |
SR 748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) ONA Art. 3 Immatricolazione - 1 L'UFAC registra nella matricola gli aeroplani, gli elicotteri e gli altri aeromobili ad ali rotanti, i motoveleggiatori, gli alianti, i palloni liberi con occupanti e i dirigibili se: |
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1 | L'UFAC registra nella matricola gli aeroplani, gli elicotteri e gli altri aeromobili ad ali rotanti, i motoveleggiatori, gli alianti, i palloni liberi con occupanti e i dirigibili se: |
a | adempiono le condizioni richieste segnatamente per quanto concerne la proprietà (art. 4 e 5); |
b | sono destinati a circolare con insegne di nazionalità e immatricolazione svizzere. |
2 | L'UFAC può autorizzare la registrazione nella matricola svizzera di un aeromobile che non adempie le esigenze sulla proprietà, se quest'ultimo deve essere usato per parecchio tempo da un'impresa svizzera di aerotrasporti commerciali.14 |
3 | Gli aeromobili svizzeri di Stato possono essere registrati nella matricola. |
4 | L'immatricolazione può essere rifiutata quando l'aeromobile non risponde in modo evidente alle esigenze di attitudine al volo applicabili in Svizzera, né alle disposizioni sulla protezione dell'ambiente. |
5 | ...15 |
SR 748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) ONA Art. 18 - 1 Un aeromobile immatricolato è ammesso alla circolazione: |
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1 | Un aeromobile immatricolato è ammesso alla circolazione: |
a | se è atto al volo; |
b | se soddisfa alle esigenze della lotta contro i rumori e le altre immissioni; |
c | se è garantita la responsabilità civile verso i terzi a terra e verso i passeggeri, nella misura prescritta; |
d | se, nel caso di un aeromobile importato, è fornita la prova che è stato oggetto d'imposizione doganale o che beneficia provvisoriamente di una franchigia doganale. |
2 | ...41 |
3 | L'ammissione alla circolazione è attestata con il rilascio del certificato di navigabilità, del certificato di navigabilità limitato o dell'autorizzazione di volo. In questi certificati o nei rispettivi allegati l'UFAC può stabilire oneri, condizioni o limitazioni d'esercizio.42 |
4 | In casi particolari, specialmente durante la procedura d'ammissione, l'UFAC rilascia un'autorizzazione di volo provvisoria. In ogni caso deve essere garantita la responsabilità civile verso i terzi a terra e verso i passeggeri.43 |
5 | ...44 |
SR 748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) ONA Art. 18 - 1 Un aeromobile immatricolato è ammesso alla circolazione: |
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1 | Un aeromobile immatricolato è ammesso alla circolazione: |
a | se è atto al volo; |
b | se soddisfa alle esigenze della lotta contro i rumori e le altre immissioni; |
c | se è garantita la responsabilità civile verso i terzi a terra e verso i passeggeri, nella misura prescritta; |
d | se, nel caso di un aeromobile importato, è fornita la prova che è stato oggetto d'imposizione doganale o che beneficia provvisoriamente di una franchigia doganale. |
2 | ...41 |
3 | L'ammissione alla circolazione è attestata con il rilascio del certificato di navigabilità, del certificato di navigabilità limitato o dell'autorizzazione di volo. In questi certificati o nei rispettivi allegati l'UFAC può stabilire oneri, condizioni o limitazioni d'esercizio.42 |
4 | In casi particolari, specialmente durante la procedura d'ammissione, l'UFAC rilascia un'autorizzazione di volo provvisoria. In ogni caso deve essere garantita la responsabilità civile verso i terzi a terra e verso i passeggeri.43 |
5 | ...44 |
SR 748.215.1 Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA) ODNA Art. 1 - 1 La presente ordinanza si applica: |
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1 | La presente ordinanza si applica: |
a | agli aeromobili iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili o che devono esservi registrati; |
b | a aeromobili, motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti sviluppati, costruiti o modificati in Svizzera o da imprese svizzere operanti presso l'aeroporto di Basilea-Mulhouse per cui è necessario o richiesto un certificato di tipo, un certificato di navigabilità, un certificato di navigabilità per l'esportazione o un'altra conferma o autorizzazione ufficiale; |
c | a eliche, motori, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti che devono essere montati su un aeromobile svizzero o per i quali è necessario o richiesto un certificato di tipo, un certificato di navigabilità, un certificato di navigabilità per l'esportazione o un'altra conferma o autorizzazione ufficiale. |
2 | Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 19997 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti nella versione vincolante per la Svizzera8: |
a | regolamento (UE) n. 1321/201410; |
b | regolamento (UE) n. 2018/113912; |
c | regolamento (UE) n. 748/201213.14 |
3 | Essa si applica in particolare agli aeromobili che, conformemente all'allegato I al regolamento (UE) n. 2018/1139, sono esclusi dal campo d'applicazione dei regolamenti di cui al capoverso 2.15 |
SR 748.215.1 Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA) ODNA Art. 1 - 1 La presente ordinanza si applica: |
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1 | La presente ordinanza si applica: |
a | agli aeromobili iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili o che devono esservi registrati; |
b | a aeromobili, motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti sviluppati, costruiti o modificati in Svizzera o da imprese svizzere operanti presso l'aeroporto di Basilea-Mulhouse per cui è necessario o richiesto un certificato di tipo, un certificato di navigabilità, un certificato di navigabilità per l'esportazione o un'altra conferma o autorizzazione ufficiale; |
c | a eliche, motori, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti che devono essere montati su un aeromobile svizzero o per i quali è necessario o richiesto un certificato di tipo, un certificato di navigabilità, un certificato di navigabilità per l'esportazione o un'altra conferma o autorizzazione ufficiale. |
2 | Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 19997 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti nella versione vincolante per la Svizzera8: |
a | regolamento (UE) n. 1321/201410; |
b | regolamento (UE) n. 2018/113912; |
c | regolamento (UE) n. 748/201213.14 |
3 | Essa si applica in particolare agli aeromobili che, conformemente all'allegato I al regolamento (UE) n. 2018/1139, sono esclusi dal campo d'applicazione dei regolamenti di cui al capoverso 2.15 |
SR 748.215.1 Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA) ODNA Art. 1 - 1 La presente ordinanza si applica: |
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1 | La presente ordinanza si applica: |
a | agli aeromobili iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili o che devono esservi registrati; |
b | a aeromobili, motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti sviluppati, costruiti o modificati in Svizzera o da imprese svizzere operanti presso l'aeroporto di Basilea-Mulhouse per cui è necessario o richiesto un certificato di tipo, un certificato di navigabilità, un certificato di navigabilità per l'esportazione o un'altra conferma o autorizzazione ufficiale; |
c | a eliche, motori, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti che devono essere montati su un aeromobile svizzero o per i quali è necessario o richiesto un certificato di tipo, un certificato di navigabilità, un certificato di navigabilità per l'esportazione o un'altra conferma o autorizzazione ufficiale. |
2 | Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 19997 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti nella versione vincolante per la Svizzera8: |
a | regolamento (UE) n. 1321/201410; |
b | regolamento (UE) n. 2018/113912; |
c | regolamento (UE) n. 748/201213.14 |
3 | Essa si applica in particolare agli aeromobili che, conformemente all'allegato I al regolamento (UE) n. 2018/1139, sono esclusi dal campo d'applicazione dei regolamenti di cui al capoverso 2.15 |
SR 748.215.1 Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA) ODNA Art. 1 - 1 La presente ordinanza si applica: |
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1 | La presente ordinanza si applica: |
a | agli aeromobili iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili o che devono esservi registrati; |
b | a aeromobili, motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti sviluppati, costruiti o modificati in Svizzera o da imprese svizzere operanti presso l'aeroporto di Basilea-Mulhouse per cui è necessario o richiesto un certificato di tipo, un certificato di navigabilità, un certificato di navigabilità per l'esportazione o un'altra conferma o autorizzazione ufficiale; |
c | a eliche, motori, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti che devono essere montati su un aeromobile svizzero o per i quali è necessario o richiesto un certificato di tipo, un certificato di navigabilità, un certificato di navigabilità per l'esportazione o un'altra conferma o autorizzazione ufficiale. |
2 | Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 19997 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti nella versione vincolante per la Svizzera8: |
a | regolamento (UE) n. 1321/201410; |
b | regolamento (UE) n. 2018/113912; |
c | regolamento (UE) n. 748/201213.14 |
3 | Essa si applica in particolare agli aeromobili che, conformemente all'allegato I al regolamento (UE) n. 2018/1139, sono esclusi dal campo d'applicazione dei regolamenti di cui al capoverso 2.15 |
SR 748.215.1 Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA) ODNA Art. 7 - Sulla base di un esame ufficiale, l'UFAC rilascia: |
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a | il certificato di tipo necessario per l'ammissione di un tipo; |
b | il certificato di navigabilità, il certificato ristretto di navigabilità oppure l'autorizzazione di volo necessaria per la circolazione. |
SR 748.215.1 Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA) ODNA Art. 9 Procedura d'ammissione - 1 L'UFAC è in ogni caso l'autorità competente in materia d'ammissione.30 |
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1 | L'UFAC è in ogni caso l'autorità competente in materia d'ammissione.30 |
1bis | La procedura d'ammissione per gli aeromobili della categoria standard e per i loro motori ed eliche è disciplinata, in deroga all'articolo 2 paragrafo 3 lettera d del regolamento (UE) n. 2018/113931, dal regolamento (UE) n. 748/201232.33 |
2 | La procedura d'ammissione per gli aeromobili della categoria speciale e per i relativi motori ed eliche è disciplinata negli allegati.34 |
3 | Spetta al richiedente procurarsi i documenti relativi alle esigenze di navigabilità previste dalla procedura d'ammissione. |
4 | Il richiedente o il costruttore deve consegnare gratuitamente all'UFAC tutti i documenti necessari per l'ammissione e i relativi emendamenti. Tali documenti vanno redatti in inglese o in una lingua ufficiale. |
5 | L'UFAC può riconoscere i certificati di tipo stranieri se sono conformi alle esigenze di navigabilità definite all'articolo 10.35 |
SR 748.215.1 Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA) ODNA Art. 3 Categorie di navigabilità - 1 Gli aeromobili sono classificati nelle seguenti categorie di navigabilità: |
|
1 | Gli aeromobili sono classificati nelle seguenti categorie di navigabilità: |
a | la categoria standard, se sono ammessi secondo la procedura di cui all'articolo 9 capoverso 1bis e adempiono le esigenze di navigabilità di cui all'articolo 10 capoverso 1; |
b | la categoria speciale, se non adempiono le esigenze della categoria standard o non le adempiono completamente. |
2 | Gli aeromobili ammessi nella categoria speciale sono suddivisi in sottocategorie. |
3 | Negli allegati sono disciplinati: |
a | i criteri per la suddivisione nelle sottocategorie; |
b | i criteri generali di ammissione e le esigenze di navigabilità; |
c | le disposizioni particolari concernenti la manutenzione; |
d | le disposizioni concernenti la costruzione; |
e | le disposizioni particolari concernenti l'idoneità all'impiego di parti di aeromobile e di equipaggiamenti; |
f | le disposizioni particolari concernenti modifiche su aeromobili; |
g | le condizioni generali di esercizio; |
h | l'iscrizione.17 |
4 | Esistono le seguenti sottocategorie: |
a | Ecolight (allegato 1); |
b | Ultraleggeri (allegato 2); |
c | Storici/Historic (allegato 3); |
d | Autocostruzioni (allegato 4); |
e | Limitati/Limited (allegato 5); |
f | Sperimentali (allegato 6); |
g | Con restrizioni/Restricted (allegato 7). |
SR 748.215.1 Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA) ODNA Art. 3 Categorie di navigabilità - 1 Gli aeromobili sono classificati nelle seguenti categorie di navigabilità: |
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1 | Gli aeromobili sono classificati nelle seguenti categorie di navigabilità: |
a | la categoria standard, se sono ammessi secondo la procedura di cui all'articolo 9 capoverso 1bis e adempiono le esigenze di navigabilità di cui all'articolo 10 capoverso 1; |
b | la categoria speciale, se non adempiono le esigenze della categoria standard o non le adempiono completamente. |
2 | Gli aeromobili ammessi nella categoria speciale sono suddivisi in sottocategorie. |
3 | Negli allegati sono disciplinati: |
a | i criteri per la suddivisione nelle sottocategorie; |
b | i criteri generali di ammissione e le esigenze di navigabilità; |
c | le disposizioni particolari concernenti la manutenzione; |
d | le disposizioni concernenti la costruzione; |
e | le disposizioni particolari concernenti l'idoneità all'impiego di parti di aeromobile e di equipaggiamenti; |
f | le disposizioni particolari concernenti modifiche su aeromobili; |
g | le condizioni generali di esercizio; |
h | l'iscrizione.17 |
4 | Esistono le seguenti sottocategorie: |
a | Ecolight (allegato 1); |
b | Ultraleggeri (allegato 2); |
c | Storici/Historic (allegato 3); |
d | Autocostruzioni (allegato 4); |
e | Limitati/Limited (allegato 5); |
f | Sperimentali (allegato 6); |
g | Con restrizioni/Restricted (allegato 7). |
SR 748.215.1 Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA) ODNA Art. 10 Esigenze di navigabilità - 1 Gli aeromobili della categoria standard, come anche i loro motori ed eliche, devono di regola soddisfare le esigenze di navigabilità sancite nel regolamento (UE) n. 748/201237. Si tratta in particolare delle seguenti esigenze di navigabilità dell'EASA38: CS39-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P. |
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1 | Gli aeromobili della categoria standard, come anche i loro motori ed eliche, devono di regola soddisfare le esigenze di navigabilità sancite nel regolamento (UE) n. 748/201237. Si tratta in particolare delle seguenti esigenze di navigabilità dell'EASA38: CS39-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P. |
2 | Nel caso in cui un aeromobile non possa essere ammesso secondo le esigenze di navigabilità vigenti in Svizzera, l'UFAC può decidere, caso per caso, di ammetterlo se raggiunge un livello di sicurezza equivalente. L'UFAC si basa su esigenze di navigabilità estere vigenti, segnatamente sulle prescrizioni dell'autorità aeronautica degli Stati Uniti d'America, quali FAR40 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 e FAR 31. |
3 | La persona richiedente deve provare per mezzo di rapporti e collaudi che le esigenze di navigabilità sono adempite. Inoltre, l'UFAC può esigere controlli, calcoli o collaudi al suolo o in volo oppure, dopo aver sentito la persona richiedente, eseguirli esso stesso o farli eseguire da terzi. |
SR 748.215.1 Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA) ODNA Art. 10 Esigenze di navigabilità - 1 Gli aeromobili della categoria standard, come anche i loro motori ed eliche, devono di regola soddisfare le esigenze di navigabilità sancite nel regolamento (UE) n. 748/201237. Si tratta in particolare delle seguenti esigenze di navigabilità dell'EASA38: CS39-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P. |
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1 | Gli aeromobili della categoria standard, come anche i loro motori ed eliche, devono di regola soddisfare le esigenze di navigabilità sancite nel regolamento (UE) n. 748/201237. Si tratta in particolare delle seguenti esigenze di navigabilità dell'EASA38: CS39-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P. |
2 | Nel caso in cui un aeromobile non possa essere ammesso secondo le esigenze di navigabilità vigenti in Svizzera, l'UFAC può decidere, caso per caso, di ammetterlo se raggiunge un livello di sicurezza equivalente. L'UFAC si basa su esigenze di navigabilità estere vigenti, segnatamente sulle prescrizioni dell'autorità aeronautica degli Stati Uniti d'America, quali FAR40 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 e FAR 31. |
3 | La persona richiedente deve provare per mezzo di rapporti e collaudi che le esigenze di navigabilità sono adempite. Inoltre, l'UFAC può esigere controlli, calcoli o collaudi al suolo o in volo oppure, dopo aver sentito la persona richiedente, eseguirli esso stesso o farli eseguire da terzi. |
SR 748.215.1 Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA) ODNA Art. 10 Esigenze di navigabilità - 1 Gli aeromobili della categoria standard, come anche i loro motori ed eliche, devono di regola soddisfare le esigenze di navigabilità sancite nel regolamento (UE) n. 748/201237. Si tratta in particolare delle seguenti esigenze di navigabilità dell'EASA38: CS39-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P. |
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1 | Gli aeromobili della categoria standard, come anche i loro motori ed eliche, devono di regola soddisfare le esigenze di navigabilità sancite nel regolamento (UE) n. 748/201237. Si tratta in particolare delle seguenti esigenze di navigabilità dell'EASA38: CS39-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P. |
2 | Nel caso in cui un aeromobile non possa essere ammesso secondo le esigenze di navigabilità vigenti in Svizzera, l'UFAC può decidere, caso per caso, di ammetterlo se raggiunge un livello di sicurezza equivalente. L'UFAC si basa su esigenze di navigabilità estere vigenti, segnatamente sulle prescrizioni dell'autorità aeronautica degli Stati Uniti d'America, quali FAR40 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 e FAR 31. |
3 | La persona richiedente deve provare per mezzo di rapporti e collaudi che le esigenze di navigabilità sono adempite. Inoltre, l'UFAC può esigere controlli, calcoli o collaudi al suolo o in volo oppure, dopo aver sentito la persona richiedente, eseguirli esso stesso o farli eseguire da terzi. |
SR 748.215.1 Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA) ODNA Art. 3 Categorie di navigabilità - 1 Gli aeromobili sono classificati nelle seguenti categorie di navigabilità: |
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1 | Gli aeromobili sono classificati nelle seguenti categorie di navigabilità: |
a | la categoria standard, se sono ammessi secondo la procedura di cui all'articolo 9 capoverso 1bis e adempiono le esigenze di navigabilità di cui all'articolo 10 capoverso 1; |
b | la categoria speciale, se non adempiono le esigenze della categoria standard o non le adempiono completamente. |
2 | Gli aeromobili ammessi nella categoria speciale sono suddivisi in sottocategorie. |
3 | Negli allegati sono disciplinati: |
a | i criteri per la suddivisione nelle sottocategorie; |
b | i criteri generali di ammissione e le esigenze di navigabilità; |
c | le disposizioni particolari concernenti la manutenzione; |
d | le disposizioni concernenti la costruzione; |
e | le disposizioni particolari concernenti l'idoneità all'impiego di parti di aeromobile e di equipaggiamenti; |
f | le disposizioni particolari concernenti modifiche su aeromobili; |
g | le condizioni generali di esercizio; |
h | l'iscrizione.17 |
4 | Esistono le seguenti sottocategorie: |
a | Ecolight (allegato 1); |
b | Ultraleggeri (allegato 2); |
c | Storici/Historic (allegato 3); |
d | Autocostruzioni (allegato 4); |
e | Limitati/Limited (allegato 5); |
f | Sperimentali (allegato 6); |
g | Con restrizioni/Restricted (allegato 7). |
SR 748.215.1 Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA) ODNA Art. 10 Esigenze di navigabilità - 1 Gli aeromobili della categoria standard, come anche i loro motori ed eliche, devono di regola soddisfare le esigenze di navigabilità sancite nel regolamento (UE) n. 748/201237. Si tratta in particolare delle seguenti esigenze di navigabilità dell'EASA38: CS39-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P. |
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1 | Gli aeromobili della categoria standard, come anche i loro motori ed eliche, devono di regola soddisfare le esigenze di navigabilità sancite nel regolamento (UE) n. 748/201237. Si tratta in particolare delle seguenti esigenze di navigabilità dell'EASA38: CS39-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P. |
2 | Nel caso in cui un aeromobile non possa essere ammesso secondo le esigenze di navigabilità vigenti in Svizzera, l'UFAC può decidere, caso per caso, di ammetterlo se raggiunge un livello di sicurezza equivalente. L'UFAC si basa su esigenze di navigabilità estere vigenti, segnatamente sulle prescrizioni dell'autorità aeronautica degli Stati Uniti d'America, quali FAR40 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 e FAR 31. |
3 | La persona richiedente deve provare per mezzo di rapporti e collaudi che le esigenze di navigabilità sono adempite. Inoltre, l'UFAC può esigere controlli, calcoli o collaudi al suolo o in volo oppure, dopo aver sentito la persona richiedente, eseguirli esso stesso o farli eseguire da terzi. |
SR 748.215.1 Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA) ODNA Art. 10 Esigenze di navigabilità - 1 Gli aeromobili della categoria standard, come anche i loro motori ed eliche, devono di regola soddisfare le esigenze di navigabilità sancite nel regolamento (UE) n. 748/201237. Si tratta in particolare delle seguenti esigenze di navigabilità dell'EASA38: CS39-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P. |
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1 | Gli aeromobili della categoria standard, come anche i loro motori ed eliche, devono di regola soddisfare le esigenze di navigabilità sancite nel regolamento (UE) n. 748/201237. Si tratta in particolare delle seguenti esigenze di navigabilità dell'EASA38: CS39-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P. |
2 | Nel caso in cui un aeromobile non possa essere ammesso secondo le esigenze di navigabilità vigenti in Svizzera, l'UFAC può decidere, caso per caso, di ammetterlo se raggiunge un livello di sicurezza equivalente. L'UFAC si basa su esigenze di navigabilità estere vigenti, segnatamente sulle prescrizioni dell'autorità aeronautica degli Stati Uniti d'America, quali FAR40 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 e FAR 31. |
3 | La persona richiedente deve provare per mezzo di rapporti e collaudi che le esigenze di navigabilità sono adempite. Inoltre, l'UFAC può esigere controlli, calcoli o collaudi al suolo o in volo oppure, dopo aver sentito la persona richiedente, eseguirli esso stesso o farli eseguire da terzi. |
SR 748.215.1 Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA) ODNA Art. 10 Esigenze di navigabilità - 1 Gli aeromobili della categoria standard, come anche i loro motori ed eliche, devono di regola soddisfare le esigenze di navigabilità sancite nel regolamento (UE) n. 748/201237. Si tratta in particolare delle seguenti esigenze di navigabilità dell'EASA38: CS39-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P. |
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1 | Gli aeromobili della categoria standard, come anche i loro motori ed eliche, devono di regola soddisfare le esigenze di navigabilità sancite nel regolamento (UE) n. 748/201237. Si tratta in particolare delle seguenti esigenze di navigabilità dell'EASA38: CS39-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P. |
2 | Nel caso in cui un aeromobile non possa essere ammesso secondo le esigenze di navigabilità vigenti in Svizzera, l'UFAC può decidere, caso per caso, di ammetterlo se raggiunge un livello di sicurezza equivalente. L'UFAC si basa su esigenze di navigabilità estere vigenti, segnatamente sulle prescrizioni dell'autorità aeronautica degli Stati Uniti d'America, quali FAR40 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 e FAR 31. |
3 | La persona richiedente deve provare per mezzo di rapporti e collaudi che le esigenze di navigabilità sono adempite. Inoltre, l'UFAC può esigere controlli, calcoli o collaudi al suolo o in volo oppure, dopo aver sentito la persona richiedente, eseguirli esso stesso o farli eseguire da terzi. |
SR 748.215.1 Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA) ODNA Art. 3 Categorie di navigabilità - 1 Gli aeromobili sono classificati nelle seguenti categorie di navigabilità: |
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1 | Gli aeromobili sono classificati nelle seguenti categorie di navigabilità: |
a | la categoria standard, se sono ammessi secondo la procedura di cui all'articolo 9 capoverso 1bis e adempiono le esigenze di navigabilità di cui all'articolo 10 capoverso 1; |
b | la categoria speciale, se non adempiono le esigenze della categoria standard o non le adempiono completamente. |
2 | Gli aeromobili ammessi nella categoria speciale sono suddivisi in sottocategorie. |
3 | Negli allegati sono disciplinati: |
a | i criteri per la suddivisione nelle sottocategorie; |
b | i criteri generali di ammissione e le esigenze di navigabilità; |
c | le disposizioni particolari concernenti la manutenzione; |
d | le disposizioni concernenti la costruzione; |
e | le disposizioni particolari concernenti l'idoneità all'impiego di parti di aeromobile e di equipaggiamenti; |
f | le disposizioni particolari concernenti modifiche su aeromobili; |
g | le condizioni generali di esercizio; |
h | l'iscrizione.17 |
4 | Esistono le seguenti sottocategorie: |
a | Ecolight (allegato 1); |
b | Ultraleggeri (allegato 2); |
c | Storici/Historic (allegato 3); |
d | Autocostruzioni (allegato 4); |
e | Limitati/Limited (allegato 5); |
f | Sperimentali (allegato 6); |
g | Con restrizioni/Restricted (allegato 7). |
SR 748.215.1 Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA) ODNA Art. 50 Comunicazioni tecniche - 1 L'UFAC emana, sotto forma di comunicazioni tecniche, direttive e comunicazioni concernenti lo sviluppo, l'ammissione, la costruzione e la manutenzione degli aeromobili, dei motori, delle eliche, delle parti d'aeromobile e degli equipaggiamenti. |
|
1 | L'UFAC emana, sotto forma di comunicazioni tecniche, direttive e comunicazioni concernenti lo sviluppo, l'ammissione, la costruzione e la manutenzione degli aeromobili, dei motori, delle eliche, delle parti d'aeromobile e degli equipaggiamenti. |
2 | L'UFAC pubblica le comunicazioni tecniche134. |
3 | Una copia delle comunicazioni tecniche può essere ottenuta, dietro pagamento, presso l'UFAC. |
SR 748.215.1 Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA) ODNA Art. 9 Procedura d'ammissione - 1 L'UFAC è in ogni caso l'autorità competente in materia d'ammissione.30 |
|
1 | L'UFAC è in ogni caso l'autorità competente in materia d'ammissione.30 |
1bis | La procedura d'ammissione per gli aeromobili della categoria standard e per i loro motori ed eliche è disciplinata, in deroga all'articolo 2 paragrafo 3 lettera d del regolamento (UE) n. 2018/113931, dal regolamento (UE) n. 748/201232.33 |
2 | La procedura d'ammissione per gli aeromobili della categoria speciale e per i relativi motori ed eliche è disciplinata negli allegati.34 |
3 | Spetta al richiedente procurarsi i documenti relativi alle esigenze di navigabilità previste dalla procedura d'ammissione. |
4 | Il richiedente o il costruttore deve consegnare gratuitamente all'UFAC tutti i documenti necessari per l'ammissione e i relativi emendamenti. Tali documenti vanno redatti in inglese o in una lingua ufficiale. |
5 | L'UFAC può riconoscere i certificati di tipo stranieri se sono conformi alle esigenze di navigabilità definite all'articolo 10.35 |
SR 748.215.1 Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA) ODNA Art. 10 Esigenze di navigabilità - 1 Gli aeromobili della categoria standard, come anche i loro motori ed eliche, devono di regola soddisfare le esigenze di navigabilità sancite nel regolamento (UE) n. 748/201237. Si tratta in particolare delle seguenti esigenze di navigabilità dell'EASA38: CS39-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P. |
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1 | Gli aeromobili della categoria standard, come anche i loro motori ed eliche, devono di regola soddisfare le esigenze di navigabilità sancite nel regolamento (UE) n. 748/201237. Si tratta in particolare delle seguenti esigenze di navigabilità dell'EASA38: CS39-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P. |
2 | Nel caso in cui un aeromobile non possa essere ammesso secondo le esigenze di navigabilità vigenti in Svizzera, l'UFAC può decidere, caso per caso, di ammetterlo se raggiunge un livello di sicurezza equivalente. L'UFAC si basa su esigenze di navigabilità estere vigenti, segnatamente sulle prescrizioni dell'autorità aeronautica degli Stati Uniti d'America, quali FAR40 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 e FAR 31. |
3 | La persona richiedente deve provare per mezzo di rapporti e collaudi che le esigenze di navigabilità sono adempite. Inoltre, l'UFAC può esigere controlli, calcoli o collaudi al suolo o in volo oppure, dopo aver sentito la persona richiedente, eseguirli esso stesso o farli eseguire da terzi. |
SR 748.215.1 Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA) ODNA Art. 50 Comunicazioni tecniche - 1 L'UFAC emana, sotto forma di comunicazioni tecniche, direttive e comunicazioni concernenti lo sviluppo, l'ammissione, la costruzione e la manutenzione degli aeromobili, dei motori, delle eliche, delle parti d'aeromobile e degli equipaggiamenti. |
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1 | L'UFAC emana, sotto forma di comunicazioni tecniche, direttive e comunicazioni concernenti lo sviluppo, l'ammissione, la costruzione e la manutenzione degli aeromobili, dei motori, delle eliche, delle parti d'aeromobile e degli equipaggiamenti. |
2 | L'UFAC pubblica le comunicazioni tecniche134. |
3 | Una copia delle comunicazioni tecniche può essere ottenuta, dietro pagamento, presso l'UFAC. |
SR 748.215.1 Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA) ODNA Art. 50 Comunicazioni tecniche - 1 L'UFAC emana, sotto forma di comunicazioni tecniche, direttive e comunicazioni concernenti lo sviluppo, l'ammissione, la costruzione e la manutenzione degli aeromobili, dei motori, delle eliche, delle parti d'aeromobile e degli equipaggiamenti. |
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1 | L'UFAC emana, sotto forma di comunicazioni tecniche, direttive e comunicazioni concernenti lo sviluppo, l'ammissione, la costruzione e la manutenzione degli aeromobili, dei motori, delle eliche, delle parti d'aeromobile e degli equipaggiamenti. |
2 | L'UFAC pubblica le comunicazioni tecniche134. |
3 | Una copia delle comunicazioni tecniche può essere ottenuta, dietro pagamento, presso l'UFAC. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 2 - 1 Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
|
1 | Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
a | gli aeromobili svizzeri di Stato; |
b | gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente all'articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell'articolo 56; |
c | gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme particolari (art. 51 e 108); |
d | gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di accordi internazionali; |
e | gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di una decisione speciale dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)7. |
2 | Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza aerea o per motivi inerenti alla protezione dell'ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza.8 |
3 | Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 2 - 1 Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
|
1 | Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
a | gli aeromobili svizzeri di Stato; |
b | gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente all'articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell'articolo 56; |
c | gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme particolari (art. 51 e 108); |
d | gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di accordi internazionali; |
e | gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di una decisione speciale dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)7. |
2 | Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza aerea o per motivi inerenti alla protezione dell'ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza.8 |
3 | Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 51 - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni per la classificazione degli aeromobili in singole categorie. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni per la classificazione degli aeromobili in singole categorie. |
2 | Esso definisce in particolare: |
a | quali aeromobili sono considerati aeromobili svizzeri di Stato; |
b | a quali speciali categorie di aeromobili si applicano norme particolari (art. 2 e 108). |
3 | Esso può autorizzare i Cantoni a prendere provvedimenti per determinate categorie di aeromobili senza occupanti in vista della riduzione degli effetti nocivi sull'ambiente e dei pericoli ai quali sono esposti persone e beni al suolo. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 108 - 1 Il Consiglio federale può prevedere che talune disposizioni della presente legge non si applichino agli aeromobili di speciali categorie. Si considerano tali: |
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1 | Il Consiglio federale può prevedere che talune disposizioni della presente legge non si applichino agli aeromobili di speciali categorie. Si considerano tali: |
a | gli aeromobili di Stato che non sono aeromobili militari; |
b | gli aeromobili senza motore; |
c | gli aeromobili a motore senza occupanti; |
d | gli aeromobili a motore con occupanti e il cui peso o carico alare sono minimi.324 |
2 | Se è il caso esso può fissare norme speciali per queste categorie di aeromobili. I provvedimenti del Consiglio federale non possono tuttavia derogare alle disposizioni sulla responsabilità civile e alle disposizioni penali della presente legge. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 51 - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni per la classificazione degli aeromobili in singole categorie. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni per la classificazione degli aeromobili in singole categorie. |
2 | Esso definisce in particolare: |
a | quali aeromobili sono considerati aeromobili svizzeri di Stato; |
b | a quali speciali categorie di aeromobili si applicano norme particolari (art. 2 e 108). |
3 | Esso può autorizzare i Cantoni a prendere provvedimenti per determinate categorie di aeromobili senza occupanti in vista della riduzione degli effetti nocivi sull'ambiente e dei pericoli ai quali sono esposti persone e beni al suolo. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 51 - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni per la classificazione degli aeromobili in singole categorie. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni per la classificazione degli aeromobili in singole categorie. |
2 | Esso definisce in particolare: |
a | quali aeromobili sono considerati aeromobili svizzeri di Stato; |
b | a quali speciali categorie di aeromobili si applicano norme particolari (art. 2 e 108). |
3 | Esso può autorizzare i Cantoni a prendere provvedimenti per determinate categorie di aeromobili senza occupanti in vista della riduzione degli effetti nocivi sull'ambiente e dei pericoli ai quali sono esposti persone e beni al suolo. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 108 - 1 Il Consiglio federale può prevedere che talune disposizioni della presente legge non si applichino agli aeromobili di speciali categorie. Si considerano tali: |
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1 | Il Consiglio federale può prevedere che talune disposizioni della presente legge non si applichino agli aeromobili di speciali categorie. Si considerano tali: |
a | gli aeromobili di Stato che non sono aeromobili militari; |
b | gli aeromobili senza motore; |
c | gli aeromobili a motore senza occupanti; |
d | gli aeromobili a motore con occupanti e il cui peso o carico alare sono minimi.324 |
2 | Se è il caso esso può fissare norme speciali per queste categorie di aeromobili. I provvedimenti del Consiglio federale non possono tuttavia derogare alle disposizioni sulla responsabilità civile e alle disposizioni penali della presente legge. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 2 - 1 Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
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1 | Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
a | gli aeromobili svizzeri di Stato; |
b | gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente all'articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell'articolo 56; |
c | gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme particolari (art. 51 e 108); |
d | gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di accordi internazionali; |
e | gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di una decisione speciale dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)7. |
2 | Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza aerea o per motivi inerenti alla protezione dell'ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza.8 |
3 | Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 108 - 1 Il Consiglio federale può prevedere che talune disposizioni della presente legge non si applichino agli aeromobili di speciali categorie. Si considerano tali: |
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1 | Il Consiglio federale può prevedere che talune disposizioni della presente legge non si applichino agli aeromobili di speciali categorie. Si considerano tali: |
a | gli aeromobili di Stato che non sono aeromobili militari; |
b | gli aeromobili senza motore; |
c | gli aeromobili a motore senza occupanti; |
d | gli aeromobili a motore con occupanti e il cui peso o carico alare sono minimi.324 |
2 | Se è il caso esso può fissare norme speciali per queste categorie di aeromobili. I provvedimenti del Consiglio federale non possono tuttavia derogare alle disposizioni sulla responsabilità civile e alle disposizioni penali della presente legge. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 2 - 1 Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
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1 | Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
a | gli aeromobili svizzeri di Stato; |
b | gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente all'articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell'articolo 56; |
c | gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme particolari (art. 51 e 108); |
d | gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di accordi internazionali; |
e | gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di una decisione speciale dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)7. |
2 | Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza aerea o per motivi inerenti alla protezione dell'ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza.8 |
3 | Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 2 - 1 Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
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1 | Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
a | gli aeromobili svizzeri di Stato; |
b | gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente all'articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell'articolo 56; |
c | gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme particolari (art. 51 e 108); |
d | gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di accordi internazionali; |
e | gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di una decisione speciale dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)7. |
2 | Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza aerea o per motivi inerenti alla protezione dell'ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza.8 |
3 | Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 2 - 1 Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
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1 | Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
a | gli aeromobili svizzeri di Stato; |
b | gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente all'articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell'articolo 56; |
c | gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme particolari (art. 51 e 108); |
d | gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di accordi internazionali; |
e | gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di una decisione speciale dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)7. |
2 | Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza aerea o per motivi inerenti alla protezione dell'ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza.8 |
3 | Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici. |
SR 748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) ONA Art. 2b - 1 L'esercizio di aeromobili a motore con occupanti che, dato il peso ridotto, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 216/200812 (art. 4 par. 4 e all. II lett. e ed f di detto regolamento) è vietato. |
|
1 | L'esercizio di aeromobili a motore con occupanti che, dato il peso ridotto, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 216/200812 (art. 4 par. 4 e all. II lett. e ed f di detto regolamento) è vietato. |
2 | Sono esclusi dal divieto: |
a | gli aeromobili a propulsione elettrica; |
b | gli aeroplani con comandi aerodinamici e motore a combustione; |
c | gli autogiri con motore a combustione. |
3 | L'UFAC può accordare singole autorizzazioni per progetti di ricerca e di sviluppo. |
SR 748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) ONA Art. 21 - Nei limiti fissati dagli articoli 108 e 109 della legge sulla navigazione aerea il DATEC53 può emanare disposizioni speciali e adottare altre misure per aeromobili di categorie speciali o in caso di innovazioni tecniche. Esso prende in considerazione anche le esigenze della protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 108 - 1 Il Consiglio federale può prevedere che talune disposizioni della presente legge non si applichino agli aeromobili di speciali categorie. Si considerano tali: |
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1 | Il Consiglio federale può prevedere che talune disposizioni della presente legge non si applichino agli aeromobili di speciali categorie. Si considerano tali: |
a | gli aeromobili di Stato che non sono aeromobili militari; |
b | gli aeromobili senza motore; |
c | gli aeromobili a motore senza occupanti; |
d | gli aeromobili a motore con occupanti e il cui peso o carico alare sono minimi.324 |
2 | Se è il caso esso può fissare norme speciali per queste categorie di aeromobili. I provvedimenti del Consiglio federale non possono tuttavia derogare alle disposizioni sulla responsabilità civile e alle disposizioni penali della presente legge. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 109 - Il Consiglio federale è autorizzato a prendere, fino a tanto che una legge non ha regolato la materia, i provvedimenti per: |
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a | l'esecuzione degli accordi internazionali relativi alla navigazione approvati dall'Assemblea federale; |
b | l'applicazione alla circolazione aerea nella Svizzera delle norme contenute in detti accordi; |
c | l'adattamento alle innovazioni tecniche nel campo della navigazione aerea. |
SR 748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) ONA Art. 2b - 1 L'esercizio di aeromobili a motore con occupanti che, dato il peso ridotto, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 216/200812 (art. 4 par. 4 e all. II lett. e ed f di detto regolamento) è vietato. |
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1 | L'esercizio di aeromobili a motore con occupanti che, dato il peso ridotto, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 216/200812 (art. 4 par. 4 e all. II lett. e ed f di detto regolamento) è vietato. |
2 | Sono esclusi dal divieto: |
a | gli aeromobili a propulsione elettrica; |
b | gli aeroplani con comandi aerodinamici e motore a combustione; |
c | gli autogiri con motore a combustione. |
3 | L'UFAC può accordare singole autorizzazioni per progetti di ricerca e di sviluppo. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 48 Attività normativa - 1 Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 2 - 1 Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
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1 | Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
a | gli aeromobili svizzeri di Stato; |
b | gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente all'articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell'articolo 56; |
c | gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme particolari (art. 51 e 108); |
d | gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di accordi internazionali; |
e | gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di una decisione speciale dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)7. |
2 | Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza aerea o per motivi inerenti alla protezione dell'ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza.8 |
3 | Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 48 Attività normativa - 1 Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme. |
SR 748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) ONA Art. 21 - Nei limiti fissati dagli articoli 108 e 109 della legge sulla navigazione aerea il DATEC53 può emanare disposizioni speciali e adottare altre misure per aeromobili di categorie speciali o in caso di innovazioni tecniche. Esso prende in considerazione anche le esigenze della protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente. |
SR 748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) ONA Art. 21 - Nei limiti fissati dagli articoli 108 e 109 della legge sulla navigazione aerea il DATEC53 può emanare disposizioni speciali e adottare altre misure per aeromobili di categorie speciali o in caso di innovazioni tecniche. Esso prende in considerazione anche le esigenze della protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente. |
SR 748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) ONA Art. 21 - Nei limiti fissati dagli articoli 108 e 109 della legge sulla navigazione aerea il DATEC53 può emanare disposizioni speciali e adottare altre misure per aeromobili di categorie speciali o in caso di innovazioni tecniche. Esso prende in considerazione anche le esigenze della protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente. |
SR 748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) ONA Art. 21 - Nei limiti fissati dagli articoli 108 e 109 della legge sulla navigazione aerea il DATEC53 può emanare disposizioni speciali e adottare altre misure per aeromobili di categorie speciali o in caso di innovazioni tecniche. Esso prende in considerazione anche le esigenze della protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 2 - 1 Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
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1 | Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
a | gli aeromobili svizzeri di Stato; |
b | gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente all'articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell'articolo 56; |
c | gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme particolari (art. 51 e 108); |
d | gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di accordi internazionali; |
e | gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di una decisione speciale dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)7. |
2 | Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza aerea o per motivi inerenti alla protezione dell'ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza.8 |
3 | Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali - 1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
|
1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
|
1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
|
a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 46 Sospensione - 1 I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi: |
|
1 | I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi: |
a | dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; |
b | dal 15 luglio al 15 agosto incluso; |
c | dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso. |
2 | Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti: |
a | l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali; |
b | l'esecuzione cambiaria; |
c | i diritti politici (art. 82 lett. c); |
d | l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
e | gli appalti pubblici.19 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |