SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 8 Requisiti in materia di protezione contro gli incidenti - 1 Negli impianti nucleari, vanno adottati provvedimenti di protezione contro gli incidenti originati all'interno o all'esterno dell'impianto. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 8 Requisiti in materia di protezione contro gli incidenti - 1 Negli impianti nucleari, vanno adottati provvedimenti di protezione contro gli incidenti originati all'interno o all'esterno dell'impianto. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196821 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA60, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25a - 1 Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi: |
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1 | Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi: |
a | ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti; |
b | elimini le conseguenze di atti materiali illeciti; |
c | accerti l'illiceità di atti materiali. |
2 | L'autorità pronuncia mediante decisione formale. |
SR 814.52 Ordinanza del 22 gennaio 2014 sulla distribuzione di compresse allo iodio alla popolazione (Ordinanza sulle compresse allo iodio) - Ordinanza sulle compresse allo iodio Art. 3 Distribuzione a titolo preventivo delle compresse allo iodio nei Comuni in un raggio di 50 km da un impianto nucleare svizzero - 1 Le compresse allo iodio sono distribuite a titolo preventivo a tutte le persone che soggiornano regolarmente nei Comuni situati in un raggio di 50 km da un impianto nucleare svizzero; sono eccettuati gli impianti nucleari in fase di smantellamento. I Comuni sono elencati nell'allegato.2 |
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1 | Le compresse allo iodio sono distribuite a titolo preventivo a tutte le persone che soggiornano regolarmente nei Comuni situati in un raggio di 50 km da un impianto nucleare svizzero; sono eccettuati gli impianti nucleari in fase di smantellamento. I Comuni sono elencati nell'allegato.2 |
2 | Le compresse allo iodio sono distribuite alle economie domestiche e ai luoghi di distribuzione quali aziende, scuole, strutture di custodia collettiva diurna, amministrazioni e altre istituzioni pubbliche e private. |
3 | La Farmacia dell'esercito provvede alla distribuzione, a titolo preventivo e in quantità sufficiente, delle compresse allo iodio in imballaggio standard di sicurezza per i bambini. |
4 | Su domanda, i Cantoni e i Comuni notificano alla Farmacia dell'esercito gli indirizzi dei luoghi di distribuzione secondo il capoverso 2, indicando il quantitativo necessario. |
5 | Essi provvedono affinché i nuovi residenti siano provvisti di compresse allo iodio. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25a - 1 Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi: |
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1 | Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi: |
a | ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti; |
b | elimini le conseguenze di atti materiali illeciti; |
c | accerti l'illiceità di atti materiali. |
2 | L'autorità pronuncia mediante decisione formale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25a - 1 Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi: |
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1 | Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi: |
a | ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti; |
b | elimini le conseguenze di atti materiali illeciti; |
c | accerti l'illiceità di atti materiali. |
2 | L'autorità pronuncia mediante decisione formale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25a - 1 Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi: |
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1 | Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi: |
a | ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti; |
b | elimini le conseguenze di atti materiali illeciti; |
c | accerti l'illiceità di atti materiali. |
2 | L'autorità pronuncia mediante decisione formale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25a - 1 Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi: |
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1 | Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi: |
a | ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti; |
b | elimini le conseguenze di atti materiali illeciti; |
c | accerti l'illiceità di atti materiali. |
2 | L'autorità pronuncia mediante decisione formale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25a - 1 Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi: |
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1 | Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi: |
a | ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti; |
b | elimini le conseguenze di atti materiali illeciti; |
c | accerti l'illiceità di atti materiali. |
2 | L'autorità pronuncia mediante decisione formale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 6 Autorità di vigilanza - Le autorità di vigilanza sono: |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
SR 732.2 Legge federale del 22 giugno 2007 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSN) LIFSN Art. 2 Compiti - 1 L'Ispettorato adempie i compiti attribuitigli conformemente alla legislazione sull'energia nucleare, alla legislazione sulla radioprotezione, alla legislazione sulla protezione della popolazione e la protezione civile, nonché alle prescrizioni concernenti il trasporto di merci pericolose. |
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1 | L'Ispettorato adempie i compiti attribuitigli conformemente alla legislazione sull'energia nucleare, alla legislazione sulla radioprotezione, alla legislazione sulla protezione della popolazione e la protezione civile, nonché alle prescrizioni concernenti il trasporto di merci pericolose. |
2 | Esso partecipa all'elaborazione di atti normativi nei settori di cui al capoverso 1 e rappresenta la Svizzera nei consessi internazionali. |
3 | Può sostenere progetti di ricerca in materia di sicurezza nucleare. |
4 | Può coinvolgere terzi per svolgere determinati compiti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 26 - 1 Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti: |
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1 | Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti: |
a | le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità; |
b | tutti gli atti adoperati come mezzi di prova; |
c | le copie delle decisioni notificate. |
1bis | Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.64 |
2 | L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorità può negare l'esame degli atti solamente se: |
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1 | L'autorità può negare l'esame degli atti solamente se: |
a | un interesse pubblico importante della Confederazione o del Cantone, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, esiga l'osservanza del segreto; |
b | un interesse privato importante, in particolare d'una controparte, esiga l'osservanza del segreto; |
c | l'interesse di un'inchiesta ufficiale in corso lo esiga. |
2 | Il diniego d'esame dev'essere ristretto agli atti soggetti a segreto. |
3 | A una parte non può essere negato l'esame delle sue memorie, dei documenti da essa prodotti come mezzi di prova e delle decisioni notificatele; l'esame dei processi verbali delle sue dichiarazioni le può essere negato soltanto fino alla chiusura dell'inchiesta. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 123 Organizzazione delle aziende - 1 Il titolare della licenza deve adottare provvedimenti idonei per evitare incidenti. |
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1 | Il titolare della licenza deve adottare provvedimenti idonei per evitare incidenti. |
2 | L'azienda deve essere organizzata in modo da soddisfare i seguenti requisiti: |
a | per gli incidenti la cui probabile frequenza annua è superiore a 10-1, i vincoli di dose stabiliti nella licenza devono poter essere osservati; |
b | per gli incidenti la cui probabile frequenza annua è compresa tra 10-1 e 10-2, un singolo incidente non deve comportare alcuna dose supplementare che superi i rispettivi vincoli di dose; |
c | per gli incidenti la cui probabile frequenza annua è compresa fra 10-2 e 10-4, la dose risultante da un singolo incidente per gli individui della popolazione non deve superare 1 mSv; |
d | per gli incidenti la cui probabile frequenza annua è compresa fra 10-4 e 10-6, la dose risultante da un singolo incidente per gli individui della popolazione non deve superare 100 mSv. L'autorità preposta al rilascio delle licenze può, nel singolo caso, stabilire una dose inferiore. |
3 | L'azienda deve essere organizzata in modo che gli incidenti di cui al capoverso 2 lettere c e d possano verificarsi soltanto raramente. |
4 | L'autorità di vigilanza esige dall'azienda l'adozione delle misure preventive necessarie per gli incidenti di cui al capoverso 2 lettere c e d, come pure per quelli la cui frequenza di accadimento annua è inferiore a 10-6, ma le cui conseguenze possono essere gravi. |
5 | Essa stabilisce, nel singolo caso, i metodi e le condizioni per l'analisi degli incidenti e per la classificazione degli incidenti nelle categorie di frequenza di cui al capoverso 2 lettere b-d. La dose efficace o le dosi equivalenti risultanti da irradiazioni accidentali di persone devono essere accertate mediante le grandezze di apprezzamento e i fattori di dose di cui agli allegati 3, 5 e 6 conformemente allo stato della scienza e della tecnica. |
6 | L'autorità di vigilanza può chiedere alle aziende in cui possono verificarsi gli incidenti menzionati nel capoverso 2 lettera d di: |
a | rilevare i parametri d'impianto necessari per seguire l'evoluzione dell'incidente, per elaborare diagnosi e previsioni nonché per individuare provvedimenti di protezione della popolazione; |
b | trasmettere costantemente alle autorità di vigilanza i parametri d'impianto mediante una rete sicura anche in caso di incidente. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 8 Requisiti in materia di protezione contro gli incidenti - 1 Negli impianti nucleari, vanno adottati provvedimenti di protezione contro gli incidenti originati all'interno o all'esterno dell'impianto. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 4 Principi per lo sfruttamento dell'energia nucleare - 1 Nello sfruttamento dell'energia nucleare occorre proteggere l'uomo e l'ambiente dai pericoli delle radiazioni ionizzanti. Le sostanze radioattive possono essere liberate soltanto nella misura in cui non presentino pericolo. Occorre in particolare prevenire la liberazione inammissibile di sostanze radioattive, nonché l'irradiazione inammissibile delle persone, sia durante il normale esercizio sia in caso di incidente. |
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1 | Nello sfruttamento dell'energia nucleare occorre proteggere l'uomo e l'ambiente dai pericoli delle radiazioni ionizzanti. Le sostanze radioattive possono essere liberate soltanto nella misura in cui non presentino pericolo. Occorre in particolare prevenire la liberazione inammissibile di sostanze radioattive, nonché l'irradiazione inammissibile delle persone, sia durante il normale esercizio sia in caso di incidente. |
2 | Occorre tener conto degli effetti a lungo termine sul patrimonio ereditario. |
3 | Al fine della prevenzione occorre adottare tutti i provvedimenti che: |
a | sono necessari secondo l'esperienza e lo stato della scienza e della tecnica; |
b | contribuiscono a un'ulteriore riduzione del pericolo, sempreché siano adeguati. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 4 Principi per lo sfruttamento dell'energia nucleare - 1 Nello sfruttamento dell'energia nucleare occorre proteggere l'uomo e l'ambiente dai pericoli delle radiazioni ionizzanti. Le sostanze radioattive possono essere liberate soltanto nella misura in cui non presentino pericolo. Occorre in particolare prevenire la liberazione inammissibile di sostanze radioattive, nonché l'irradiazione inammissibile delle persone, sia durante il normale esercizio sia in caso di incidente. |
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1 | Nello sfruttamento dell'energia nucleare occorre proteggere l'uomo e l'ambiente dai pericoli delle radiazioni ionizzanti. Le sostanze radioattive possono essere liberate soltanto nella misura in cui non presentino pericolo. Occorre in particolare prevenire la liberazione inammissibile di sostanze radioattive, nonché l'irradiazione inammissibile delle persone, sia durante il normale esercizio sia in caso di incidente. |
2 | Occorre tener conto degli effetti a lungo termine sul patrimonio ereditario. |
3 | Al fine della prevenzione occorre adottare tutti i provvedimenti che: |
a | sono necessari secondo l'esperienza e lo stato della scienza e della tecnica; |
b | contribuiscono a un'ulteriore riduzione del pericolo, sempreché siano adeguati. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 5 Provvedimenti di protezione - 1 Nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio di impianti nucleari occorre prendere provvedimenti di protezione secondo i principi riconosciuti sul piano internazionale. I provvedimenti di protezione comprendono segnatamente l'impiego di componenti di buona qualità, l'installazione di barriere di sicurezza scaglionate, la realizzazione di molteplici sistemi di sicurezza e la loro automazione, la creazione di un'organizzazione adeguata con personale qualificato, nonché la promozione di una spiccata cultura della sicurezza. |
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1 | Nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio di impianti nucleari occorre prendere provvedimenti di protezione secondo i principi riconosciuti sul piano internazionale. I provvedimenti di protezione comprendono segnatamente l'impiego di componenti di buona qualità, l'installazione di barriere di sicurezza scaglionate, la realizzazione di molteplici sistemi di sicurezza e la loro automazione, la creazione di un'organizzazione adeguata con personale qualificato, nonché la promozione di una spiccata cultura della sicurezza. |
2 | Per il caso in cui vengano liberate quantità pericolose di sostanze radioattive occorre preparare provvedimenti di protezione d'emergenza volti a limitare l'entità del danno. |
3 | Per impedire che la sicurezza interna di impianti nucleari e materiali nucleari sia ridotta da effetti non autorizzati o che materiali nucleari siano sottratti, vanno presi provvedimenti di sicurezza esterna.4 |
3bis | La classificazione e il trattamento delle informazioni sono rette dalle disposizioni della legislazione sulla sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione.5 |
4 | Il Consiglio federale determina quali provvedimenti di protezione sono necessari. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 5 Provvedimenti di protezione - 1 Nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio di impianti nucleari occorre prendere provvedimenti di protezione secondo i principi riconosciuti sul piano internazionale. I provvedimenti di protezione comprendono segnatamente l'impiego di componenti di buona qualità, l'installazione di barriere di sicurezza scaglionate, la realizzazione di molteplici sistemi di sicurezza e la loro automazione, la creazione di un'organizzazione adeguata con personale qualificato, nonché la promozione di una spiccata cultura della sicurezza. |
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1 | Nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio di impianti nucleari occorre prendere provvedimenti di protezione secondo i principi riconosciuti sul piano internazionale. I provvedimenti di protezione comprendono segnatamente l'impiego di componenti di buona qualità, l'installazione di barriere di sicurezza scaglionate, la realizzazione di molteplici sistemi di sicurezza e la loro automazione, la creazione di un'organizzazione adeguata con personale qualificato, nonché la promozione di una spiccata cultura della sicurezza. |
2 | Per il caso in cui vengano liberate quantità pericolose di sostanze radioattive occorre preparare provvedimenti di protezione d'emergenza volti a limitare l'entità del danno. |
3 | Per impedire che la sicurezza interna di impianti nucleari e materiali nucleari sia ridotta da effetti non autorizzati o che materiali nucleari siano sottratti, vanno presi provvedimenti di sicurezza esterna.4 |
3bis | La classificazione e il trattamento delle informazioni sono rette dalle disposizioni della legislazione sulla sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione.5 |
4 | Il Consiglio federale determina quali provvedimenti di protezione sono necessari. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 7 Requisiti in materia di sicurezza nucleare interna - Per garantire la sicurezza nucleare interna è necessario osservare i seguenti provvedimenti di protezione: |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 10 Principi relativi alla progettazione di centrali nucleari - 1 Alle centrali nucleari si applicano in particolare i seguenti principi: |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 7 Requisiti in materia di sicurezza nucleare interna - Per garantire la sicurezza nucleare interna è necessario osservare i seguenti provvedimenti di protezione: |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 7 Requisiti in materia di sicurezza nucleare interna - Per garantire la sicurezza nucleare interna è necessario osservare i seguenti provvedimenti di protezione: |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 8 Requisiti in materia di protezione contro gli incidenti - 1 Negli impianti nucleari, vanno adottati provvedimenti di protezione contro gli incidenti originati all'interno o all'esterno dell'impianto. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 8 Requisiti in materia di protezione contro gli incidenti - 1 Negli impianti nucleari, vanno adottati provvedimenti di protezione contro gli incidenti originati all'interno o all'esterno dell'impianto. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 10 Principi relativi alla progettazione di centrali nucleari - 1 Alle centrali nucleari si applicano in particolare i seguenti principi: |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 8 Requisiti in materia di protezione contro gli incidenti - 1 Negli impianti nucleari, vanno adottati provvedimenti di protezione contro gli incidenti originati all'interno o all'esterno dell'impianto. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 6 Autorità di vigilanza - Le autorità di vigilanza sono: |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 22 Obblighi generali del titolare della licenza - 1 Il titolare della licenza è responsabile della sicurezza dell'impianto e dell'esercizio. |
|
1 | Il titolare della licenza è responsabile della sicurezza dell'impianto e dell'esercizio. |
2 | A questo scopo deve segnatamente: |
a | dare continuamente la priorità necessaria alla sicurezza nucleare nell'esercizio dell'impianto nucleare, segnatamente rispettare i limiti e le condizioni d'esercizio prescritti; |
b | creare un'organizzazione adeguata e occupare un effettivo sufficiente di personale idoneo e professionalmente competente; il Consiglio federale stabilisce le esigenze minime e disciplina la formazione del personale specializzato; |
c | prendere provvedimenti per mantenere l'impianto in buono stato; |
d | eseguire controlli a posteriori nonché valutazioni sistematiche della sicurezza interna ed esterna per tutta la durata d'esistenza dell'impianto; |
e | per una centrale nucleare, procedere periodicamente a un'approfondita verifica della sicurezza; |
f | fare rapporto periodicamente alle autorità di vigilanza sullo stato e l'esercizio dell'impianto e notificare loro senza indugio avvenimenti particolari; |
g | riequipaggiare l'impianto nella misura richiesta dall'esperienza e dallo stato della tecnica di riequipaggiamento e prendere provvedimenti ulteriori sempreché contribuiscano a un'ulteriore riduzione del pericolo e siano adeguati; |
h | seguire lo sviluppo della scienza e della tecnica nonché le esperienze d'esercizio di impianti paragonabili; |
i | tenere una documentazione completa sulle attrezzature tecniche e l'esercizio e, se occorre, adeguare il rapporto sulla sicurezza interna e il rapporto sulla sicurezza esterna; |
j | prendere misure atte ad assicurare la qualità di tutte le attività svolte durante l'esercizio; |
k | aggiornare il piano per la disattivazione o il progetto per la fase di osservazione e il piano per la chiusura dell'impianto. |
3 | Il Consiglio federale definisce i criteri che, se adempiuti, obbligano il titolare della licenza a mettere temporaneamente l'impianto nucleare fuori esercizio e a riequipaggiarlo. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 8 Requisiti in materia di protezione contro gli incidenti - 1 Negli impianti nucleari, vanno adottati provvedimenti di protezione contro gli incidenti originati all'interno o all'esterno dell'impianto. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 44 Criteri per la messa fuori servizio temporaneo e il riequipaggiamento di centrali nucleari - 1 Il titolare di una licenza d'esercizio deve mettere senza indugio fuori servizio temporaneo la centrale nucleare e riequipaggiarla se è adempiuto uno o più dei seguenti criteri: |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 8 Requisiti in materia di protezione contro gli incidenti - 1 Negli impianti nucleari, vanno adottati provvedimenti di protezione contro gli incidenti originati all'interno o all'esterno dell'impianto. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 8 Requisiti in materia di protezione contro gli incidenti - 1 Negli impianti nucleari, vanno adottati provvedimenti di protezione contro gli incidenti originati all'interno o all'esterno dell'impianto. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 7 Requisiti in materia di sicurezza nucleare interna - Per garantire la sicurezza nucleare interna è necessario osservare i seguenti provvedimenti di protezione: |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 8 Requisiti in materia di protezione contro gli incidenti - 1 Negli impianti nucleari, vanno adottati provvedimenti di protezione contro gli incidenti originati all'interno o all'esterno dell'impianto. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 12 Principi relativi alla progettazione di altri impianti nucleari - 1 Per la progettazione di impianti nucleari diversi dalle centrali nucleari e dai depositi in strati geologici profondi si applica per analogia l'articolo 10 capoverso 1. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 22 Obblighi generali del titolare della licenza - 1 Il titolare della licenza è responsabile della sicurezza dell'impianto e dell'esercizio. |
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1 | Il titolare della licenza è responsabile della sicurezza dell'impianto e dell'esercizio. |
2 | A questo scopo deve segnatamente: |
a | dare continuamente la priorità necessaria alla sicurezza nucleare nell'esercizio dell'impianto nucleare, segnatamente rispettare i limiti e le condizioni d'esercizio prescritti; |
b | creare un'organizzazione adeguata e occupare un effettivo sufficiente di personale idoneo e professionalmente competente; il Consiglio federale stabilisce le esigenze minime e disciplina la formazione del personale specializzato; |
c | prendere provvedimenti per mantenere l'impianto in buono stato; |
d | eseguire controlli a posteriori nonché valutazioni sistematiche della sicurezza interna ed esterna per tutta la durata d'esistenza dell'impianto; |
e | per una centrale nucleare, procedere periodicamente a un'approfondita verifica della sicurezza; |
f | fare rapporto periodicamente alle autorità di vigilanza sullo stato e l'esercizio dell'impianto e notificare loro senza indugio avvenimenti particolari; |
g | riequipaggiare l'impianto nella misura richiesta dall'esperienza e dallo stato della tecnica di riequipaggiamento e prendere provvedimenti ulteriori sempreché contribuiscano a un'ulteriore riduzione del pericolo e siano adeguati; |
h | seguire lo sviluppo della scienza e della tecnica nonché le esperienze d'esercizio di impianti paragonabili; |
i | tenere una documentazione completa sulle attrezzature tecniche e l'esercizio e, se occorre, adeguare il rapporto sulla sicurezza interna e il rapporto sulla sicurezza esterna; |
j | prendere misure atte ad assicurare la qualità di tutte le attività svolte durante l'esercizio; |
k | aggiornare il piano per la disattivazione o il progetto per la fase di osservazione e il piano per la chiusura dell'impianto. |
3 | Il Consiglio federale definisce i criteri che, se adempiuti, obbligano il titolare della licenza a mettere temporaneamente l'impianto nucleare fuori esercizio e a riequipaggiarlo. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 82 Disposizione transitoria - Nel definire la portata del riequipaggiamento di impianti nucleari che sono stati messi in servizio prima dell'entrata in vigore della LENu, occorre adempiere i requisiti e principi previsti negli articoli 7-12 tenuto conto dell'articolo 22 capoverso 2 lettera g LENu. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 7 Requisiti in materia di sicurezza nucleare interna - Per garantire la sicurezza nucleare interna è necessario osservare i seguenti provvedimenti di protezione: |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 12 Principi relativi alla progettazione di altri impianti nucleari - 1 Per la progettazione di impianti nucleari diversi dalle centrali nucleari e dai depositi in strati geologici profondi si applica per analogia l'articolo 10 capoverso 1. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 22 Obblighi generali del titolare della licenza - 1 Il titolare della licenza è responsabile della sicurezza dell'impianto e dell'esercizio. |
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1 | Il titolare della licenza è responsabile della sicurezza dell'impianto e dell'esercizio. |
2 | A questo scopo deve segnatamente: |
a | dare continuamente la priorità necessaria alla sicurezza nucleare nell'esercizio dell'impianto nucleare, segnatamente rispettare i limiti e le condizioni d'esercizio prescritti; |
b | creare un'organizzazione adeguata e occupare un effettivo sufficiente di personale idoneo e professionalmente competente; il Consiglio federale stabilisce le esigenze minime e disciplina la formazione del personale specializzato; |
c | prendere provvedimenti per mantenere l'impianto in buono stato; |
d | eseguire controlli a posteriori nonché valutazioni sistematiche della sicurezza interna ed esterna per tutta la durata d'esistenza dell'impianto; |
e | per una centrale nucleare, procedere periodicamente a un'approfondita verifica della sicurezza; |
f | fare rapporto periodicamente alle autorità di vigilanza sullo stato e l'esercizio dell'impianto e notificare loro senza indugio avvenimenti particolari; |
g | riequipaggiare l'impianto nella misura richiesta dall'esperienza e dallo stato della tecnica di riequipaggiamento e prendere provvedimenti ulteriori sempreché contribuiscano a un'ulteriore riduzione del pericolo e siano adeguati; |
h | seguire lo sviluppo della scienza e della tecnica nonché le esperienze d'esercizio di impianti paragonabili; |
i | tenere una documentazione completa sulle attrezzature tecniche e l'esercizio e, se occorre, adeguare il rapporto sulla sicurezza interna e il rapporto sulla sicurezza esterna; |
j | prendere misure atte ad assicurare la qualità di tutte le attività svolte durante l'esercizio; |
k | aggiornare il piano per la disattivazione o il progetto per la fase di osservazione e il piano per la chiusura dell'impianto. |
3 | Il Consiglio federale definisce i criteri che, se adempiuti, obbligano il titolare della licenza a mettere temporaneamente l'impianto nucleare fuori esercizio e a riequipaggiarlo. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 7 Requisiti in materia di sicurezza nucleare interna - Per garantire la sicurezza nucleare interna è necessario osservare i seguenti provvedimenti di protezione: |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 8 Requisiti in materia di protezione contro gli incidenti - 1 Negli impianti nucleari, vanno adottati provvedimenti di protezione contro gli incidenti originati all'interno o all'esterno dell'impianto. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 8 Requisiti in materia di protezione contro gli incidenti - 1 Negli impianti nucleari, vanno adottati provvedimenti di protezione contro gli incidenti originati all'interno o all'esterno dell'impianto. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 7 Requisiti in materia di sicurezza nucleare interna - Per garantire la sicurezza nucleare interna è necessario osservare i seguenti provvedimenti di protezione: |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 8 Requisiti in materia di protezione contro gli incidenti - 1 Negli impianti nucleari, vanno adottati provvedimenti di protezione contro gli incidenti originati all'interno o all'esterno dell'impianto. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 7 Requisiti in materia di sicurezza nucleare interna - Per garantire la sicurezza nucleare interna è necessario osservare i seguenti provvedimenti di protezione: |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 7 Requisiti in materia di sicurezza nucleare interna - Per garantire la sicurezza nucleare interna è necessario osservare i seguenti provvedimenti di protezione: |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 8 Requisiti in materia di protezione contro gli incidenti - 1 Negli impianti nucleari, vanno adottati provvedimenti di protezione contro gli incidenti originati all'interno o all'esterno dell'impianto. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
|
1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 8 Requisiti in materia di protezione contro gli incidenti - 1 Negli impianti nucleari, vanno adottati provvedimenti di protezione contro gli incidenti originati all'interno o all'esterno dell'impianto. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 8 Requisiti in materia di protezione contro gli incidenti - 1 Negli impianti nucleari, vanno adottati provvedimenti di protezione contro gli incidenti originati all'interno o all'esterno dell'impianto. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 71 Commissione per la sicurezza nucleare - 1 Il Consiglio federale nomina una Commissione per la sicurezza degli impianti nucleari; essa si compone di cinque a nove membri. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti d'indipendenza dei membri.41 |
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1 | Il Consiglio federale nomina una Commissione per la sicurezza degli impianti nucleari; essa si compone di cinque a nove membri. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti d'indipendenza dei membri.41 |
2 | La Commissione, organo consultivo dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, del Dipartimento e del Consiglio federale: |
a | esamina questioni di principio in materia di sicurezza; |
b | collabora ai lavori legislativi nel settore della sicurezza nucleare. |
3 | La Commissione può, a destinazione del Consiglio federale e del Dipartimento, esprimere il proprio parere in merito a perizie dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare. Si pronuncia anche sulle questioni che il Consiglio federale, il Dipartimento o l'Ufficio federale le sottopongono per parere. |
SR 732.16 Ordinanza del 12 novembre 2008 sulla Commissione federale per la sicurezza nucleare (OCSN) OCSN Art. 3 Esame delle questioni fondamentali della sicurezza nucleare - 1 La CSN esamina le questioni fondamentali della sicurezza nucleare, in particolare nei settori: |
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a | della sicurezza tecnica degli impianti; |
b | dell'influsso del modo di organizzazione e del comportamento umano sulla sicurezza nucleare; |
c | dello smaltimento delle scorie radioattive; |
d | della valutazione della sicurezza nucleare; |
e | della vigilanza sugli impianti nucleari. |
2 | Essa può emanare raccomandazioni per migliorare la sicurezza nucleare. |
3 | Su richiesta dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN), essa può esprimere il proprio parere in merito a fatti specifici. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 5 Limiti di dose - Per le situazioni di esposizione pianificate vengono fissati limiti che non possono essere superati dalla somma di tutte le dosi di radiazione accumulate nel corso di un anno civile da una persona (limite di dose). Per le esposizioni mediche non sono stabiliti limiti. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione - 1 La presente ordinanza disciplina, a protezione dell'essere umano e dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti: |
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1 | La presente ordinanza disciplina, a protezione dell'essere umano e dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti: |
a | per le situazioni di esposizione pianificate: |
a1 | le licenze, |
a2 | l'esposizione della popolazione, |
a3 | le attività non giustificate, |
a4 | l'esposizione medica, |
a5 | l'esposizione professionale, |
a6 | la manipolazione delle sorgenti di radiazioni, |
a7 | la manipolazione dei rifiuti radioattivi, |
a8 | la prevenzione e la gestione di incidenti; |
b | per le situazioni di esposizione di emergenza: la prevenzione e la gestione; |
c | per le situazioni di esposizione esistenti: la manipolazione dei siti e degli oggetti radiologicamente contaminati, del radon, dei materiali contenenti radionuclidi presenti in natura nonché della contaminazione a lungo termine in seguito a un'emergenza; |
d | la formazione e l'aggiornamento delle persone che manipolano le radiazioni ionizzanti o con la radioattività; |
e | le attività di vigilanza e di esecuzione; |
f | la consulenza svolta dalla Commissione federale della radioprotezione (CPR). |
2 | Si applica a tutte le situazioni di esposizione a radiazioni ionizzanti artificiali e naturali. |
3 | Non si applica: |
a | alle esposizioni ai radionuclidi che si trovano naturalmente nel corpo umano; |
b | alle esposizioni di persone alla radiazione cosmica: tuttavia si applica alle esposizioni del personale di volo alla radiazione cosmica; |
c | alle esposizioni in superficie ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre, purché non sia perturbata da interventi. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 44 Criteri per la messa fuori servizio temporaneo e il riequipaggiamento di centrali nucleari - 1 Il titolare di una licenza d'esercizio deve mettere senza indugio fuori servizio temporaneo la centrale nucleare e riequipaggiarla se è adempiuto uno o più dei seguenti criteri: |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 44 Criteri per la messa fuori servizio temporaneo e il riequipaggiamento di centrali nucleari - 1 Il titolare di una licenza d'esercizio deve mettere senza indugio fuori servizio temporaneo la centrale nucleare e riequipaggiarla se è adempiuto uno o più dei seguenti criteri: |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 3 Giustificazione - Un'attività è giustificata, ai sensi dell'articolo 8 LRaP, qualora |
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a | i vantaggi a essa connessi superino nettamente gli svantaggi dovuti alle radiazioni; e |
b | non sia disponibile un'alternativa complessivamente più vantaggiosa per l'essere umano e l'ambiente, senza o con una minima esposizione a radiazioni. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 8 Requisiti in materia di protezione contro gli incidenti - 1 Negli impianti nucleari, vanno adottati provvedimenti di protezione contro gli incidenti originati all'interno o all'esterno dell'impianto. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 8 Requisiti in materia di protezione contro gli incidenti - 1 Negli impianti nucleari, vanno adottati provvedimenti di protezione contro gli incidenti originati all'interno o all'esterno dell'impianto. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 5 Piano settoriale di depositi in strati geologici profondi - La Confederazione fissa in maniera vincolante in un piano settoriale destinato alle autorità gli obiettivi e i principi per l'immagazzinamento delle scorie radioattive in depositi in strati geologici profondi. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 8 Requisiti in materia di protezione contro gli incidenti - 1 Negli impianti nucleari, vanno adottati provvedimenti di protezione contro gli incidenti originati all'interno o all'esterno dell'impianto. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 8 Requisiti in materia di protezione contro gli incidenti - 1 Negli impianti nucleari, vanno adottati provvedimenti di protezione contro gli incidenti originati all'interno o all'esterno dell'impianto. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 5 Piano settoriale di depositi in strati geologici profondi - La Confederazione fissa in maniera vincolante in un piano settoriale destinato alle autorità gli obiettivi e i principi per l'immagazzinamento delle scorie radioattive in depositi in strati geologici profondi. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 8 Requisiti in materia di protezione contro gli incidenti - 1 Negli impianti nucleari, vanno adottati provvedimenti di protezione contro gli incidenti originati all'interno o all'esterno dell'impianto. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 8 Requisiti in materia di protezione contro gli incidenti - 1 Negli impianti nucleari, vanno adottati provvedimenti di protezione contro gli incidenti originati all'interno o all'esterno dell'impianto. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 8 Requisiti in materia di protezione contro gli incidenti - 1 Negli impianti nucleari, vanno adottati provvedimenti di protezione contro gli incidenti originati all'interno o all'esterno dell'impianto. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 34 Verifica approfondita della sicurezza nelle centrali nucleari - 1 Il titolare di una licenza d'esercizio per una centrale nucleare deve procedere ogni dieci anni a una verifica completa della sicurezza (verifica periodica della sicurezza, VPS). |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
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SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 7 Sicurezza delle derrate alimentari - 1 Possono essere immesse sul mercato solo derrate alimentari sicure. |
|
1 | Possono essere immesse sul mercato solo derrate alimentari sicure. |
2 | Le derrate alimentari sono reputate non sicure se si deve presumere che: |
a | siano dannose per la salute; o |
b | non siano adatte al consumo umano. |
3 | Per decidere se una derrata alimentare è sicura occorre considerare: |
a | le condizioni normali del suo uso in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione; |
b | le condizioni normali del suo uso da parte dei consumatori; e |
c | le informazioni trasmesse ai consumatori o generalmente accessibili al pubblico sul modo di evitare effetti dannosi per la salute provocati da una determinata derrata alimentare o da una determinata categoria di derrate alimentari. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce i requisiti in materia di sicurezza delle derrate alimentari. |
5 | Può introdurre un obbligo di autorizzazione o di annuncio per: |
a | i nuovi tipi di derrate alimentari; |
b | le derrate alimentari destinate alle persone che abbisognano, per motivi di salute, di una nutrizione speciale; |
c | le derrate alimentari pubblicizzate con una menzione di effetti nutrizionali particolari o di altri effetti fisiologici; |
d | le derrate alimentari provenienti da animali cui sono stati somministrati, in sperimentazioni cliniche, medicamenti non omologati. |
6 | Il Consiglio federale può introdurre altri obblighi di autorizzazione o di annuncio se la Svizzera si è impegnata in virtù di un trattato internazionale ad applicare prescrizioni tecniche che prevedono tali obblighi. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 8 Produzione primaria - Chi produce animali o piante per la fabbricazione di derrate alimentari deve farlo in modo tale che le derrate alimentari risultanti non mettano in pericolo la salute umana né inducano in inganno. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ORaP Art. 94 Contrassegno - 1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
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1 | Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. |
2 | Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all'articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. |
3 | Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. |
4 | L'autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1-3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 5 Provvedimenti di protezione - 1 Nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio di impianti nucleari occorre prendere provvedimenti di protezione secondo i principi riconosciuti sul piano internazionale. I provvedimenti di protezione comprendono segnatamente l'impiego di componenti di buona qualità, l'installazione di barriere di sicurezza scaglionate, la realizzazione di molteplici sistemi di sicurezza e la loro automazione, la creazione di un'organizzazione adeguata con personale qualificato, nonché la promozione di una spiccata cultura della sicurezza. |
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1 | Nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio di impianti nucleari occorre prendere provvedimenti di protezione secondo i principi riconosciuti sul piano internazionale. I provvedimenti di protezione comprendono segnatamente l'impiego di componenti di buona qualità, l'installazione di barriere di sicurezza scaglionate, la realizzazione di molteplici sistemi di sicurezza e la loro automazione, la creazione di un'organizzazione adeguata con personale qualificato, nonché la promozione di una spiccata cultura della sicurezza. |
2 | Per il caso in cui vengano liberate quantità pericolose di sostanze radioattive occorre preparare provvedimenti di protezione d'emergenza volti a limitare l'entità del danno. |
3 | Per impedire che la sicurezza interna di impianti nucleari e materiali nucleari sia ridotta da effetti non autorizzati o che materiali nucleari siano sottratti, vanno presi provvedimenti di sicurezza esterna.4 |
3bis | La classificazione e il trattamento delle informazioni sono rette dalle disposizioni della legislazione sulla sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione.5 |
4 | Il Consiglio federale determina quali provvedimenti di protezione sono necessari. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 83 Emolumenti e tasse di vigilanza della Confederazione - 1 Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
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1 | Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per: |
a | il rilascio, il trasferimento, la modifica, l'adeguamento e la revoca di autorizzazioni e licenze; |
b | l'allestimento di perizie; |
c | l'esercizio della vigilanza; |
d | lavori di ricerca e sviluppo eseguiti o fatti eseguire dalla Confederazione nell'ambito della vigilanza per singoli impianti nucleari. |
2 | Per la copertura dei costi dell'attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L'importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite. |
3 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 732.2 Legge federale del 22 giugno 2007 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSN) LIFSN Art. 6 Consiglio dell'Ispettorato - 1 Il consiglio dell'Ispettorato è l'organo di vigilanza interno e strategico. |
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1 | Il consiglio dell'Ispettorato è l'organo di vigilanza interno e strategico. |
2 | Il consiglio dell'Ispettorato è composto di cinque a sette membri specialisti. È nominato per un periodo di quattro anni. Ogni membro può essere rieletto due volte. |
3 | Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio dell'Ispettorato e ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri del consiglio dell'Ispettorato non sono autorizzati a esercitare un'attività commerciale né ad assumere una funzione federale o cantonale che potrebbe pregiudicare la loro indipendenza. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce le indennità versate ai membri del consiglio dell'Ispettorato. L'articolo 6a capoversi 1-5 della legge del 24 marzo 20003 sul personale federale si applica per analogia agli onorari e alle altre condizioni contrattuali pattuite con i membri del consiglio dell'Ispettorato. |
5 | Il Consiglio federale può, per gravi motivi, revocare il mandato ai membri del consiglio dell'Ispettorato. |
6 | Il consiglio dell'Ispettorato ha i seguenti compiti: |
a | definisce gli obiettivi strategici a scadenza quadriennale; |
b | propone al Consiglio federale le indennità che la Confederazione deve versare; |
c | emana il regolamento d'organizzazione; |
d | emana il regolamento del personale, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio federale; |
e | emana il regolamento sulle tasse, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio federale; |
f | emana le disposizioni d'applicazione delegate all'Ispettorato dal Consiglio federale; |
g | elegge il direttore e gli altri membri della direzione; |
h | sorveglia la gestione amministrativa e l'attività di vigilanza; |
i | è responsabile per una sufficiente garanzia della qualità e un'adeguata gestione aziendale dei rischi; |
j | istituisce una revisione interna e provvede al controllo interno; |
k | approva il preventivo e il conto annuale; |
l | allestisce il rapporto di attività con dati relativi alla vigilanza, al grado di garanzia della qualità, al raggiungimento degli obiettivi strategici e allo stato degli impianti nucleari, nonché il rapporto di gestione (rapporto annuale, bilancio e allegato, conto economico, rapporto di verifica dell'organo di revisione) e li presenta al Consiglio federale per approvazione. |
7 | Il Consiglio dell'ispettorato può delegare alla direzione la competenza di concludere singoli affari. |
SR 732.222 Ordinanza del 9 settembre 2008 sugli emolumenti dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (Ordinanza sugli emolumenti IFSN) - Ordinanza sugli emolumenti IFSN Art. 1 Oggetto - 1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni, le prestazioni e le attività di vigilanza, nonché la tassa di vigilanza dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN). |
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1 | La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni, le prestazioni e le attività di vigilanza, nonché la tassa di vigilanza dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN). |
2 | Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 20042 sugli emolumenti. |
SR 172.041.1 Ordinanza generale sugli emolumenti dell' 8 settembre 2004 (OgeEm) OgeEm Art. 2 Obbligo di pagare gli emolumenti - 1 Chi occasiona una decisione o domanda una prestazione deve pagare un emolumento. |
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1 | Chi occasiona una decisione o domanda una prestazione deve pagare un emolumento. |
2 | Se più persone hanno congiuntamente occasionato una decisione o domandato una prestazione esse rispondono solidalmente dell'emolumento. |
SR 172.041.1 Ordinanza generale sugli emolumenti dell' 8 settembre 2004 (OgeEm) OgeEm Art. 3 Nessuna riscossione di emolumenti - 1 È possibile rinunciare alla riscossione degli emolumenti se: |
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1 | È possibile rinunciare alla riscossione degli emolumenti se: |
a | vi è un interesse pubblico preponderante per la decisione o la prestazione; oppure |
b | si tratta di decisioni o prestazioni che comportano un dispendio irrilevante, segnatamente di semplici informazioni. |
2 | L'Amministrazione federale non riscuote emolumenti dagli organi intercantonali, dai Cantoni e dai Comuni per quanto gli stessi concedano il diritto di reciprocità. |
3 | Le unità dell'Amministrazione federale centrale non si fatturano reciprocamente emolumenti. |
SR 172.041.1 Ordinanza generale sugli emolumenti dell' 8 settembre 2004 (OgeEm) OgeEm Art. 3 Nessuna riscossione di emolumenti - 1 È possibile rinunciare alla riscossione degli emolumenti se: |
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1 | È possibile rinunciare alla riscossione degli emolumenti se: |
a | vi è un interesse pubblico preponderante per la decisione o la prestazione; oppure |
b | si tratta di decisioni o prestazioni che comportano un dispendio irrilevante, segnatamente di semplici informazioni. |
2 | L'Amministrazione federale non riscuote emolumenti dagli organi intercantonali, dai Cantoni e dai Comuni per quanto gli stessi concedano il diritto di reciprocità. |
3 | Le unità dell'Amministrazione federale centrale non si fatturano reciprocamente emolumenti. |
SR 172.041.1 Ordinanza generale sugli emolumenti dell' 8 settembre 2004 (OgeEm) OgeEm Art. 5 - 1 Le aliquote degli emolumenti sono stabilite secondo il dispendio di tempo o forfetariamente. |
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1 | Le aliquote degli emolumenti sono stabilite secondo il dispendio di tempo o forfetariamente. |
2 | Per la determinazione delle aliquote degli emolumenti vengono presi in considerazione l'interesse pubblico e l'interesse o il tornaconto della persona tenuta a pagarli. |
3 | Per le decisioni e le prestazioni di eccezionale entità, particolare difficoltà o urgenza può essere previsto un supplemento di diritto speciale all'aliquota ordinaria dell'emolumento. |
SR 172.041.1 Ordinanza generale sugli emolumenti dell' 8 settembre 2004 (OgeEm) OgeEm Art. 7 Determinazione dell'emolumento in casi singoli - 1 In casi singoli l'unità amministrativa stabilisce l'emolumento entro i limiti dell'aliquota determinante. |
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1 | In casi singoli l'unità amministrativa stabilisce l'emolumento entro i limiti dell'aliquota determinante. |
2 | Essa prende in considerazione le circostanze concrete. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
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1 | La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
2 | Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2 |
3 | In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
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1 | La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
2 | Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2 |
3 | In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia: |
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a | tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico; |
b | tra 200 e 5000 franchi negli altri casi. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 6 Rinuncia alle spese processuali - Le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente alla parte che non beneficia del gratuito patrocinio previsto all'articolo 65 della legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa, qualora: |
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a | un ricorso sia liquidato in seguito a rinuncia o a transazione senza aver causato un lavoro considerevole al Tribunale; |
b | per altri motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese processuali alla parte. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 8 Spese ripetibili - 1 Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte. |
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1 | Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte. |
2 | Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili - 1 Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
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1 | Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
2 | Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 11 Disborsi - 1 I disborsi sono rimborsati in funzione dei costi effettivamente sostenuti. Al massimo sono rimborsati: |
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1 | I disborsi sono rimborsati in funzione dei costi effettivamente sostenuti. Al massimo sono rimborsati: |
a | per i viaggi, le spese sostenute per l'utilizzazione dei trasporti pubblici in prima classe; |
b | per i viaggi in aereo dall'estero, il biglietto del volo in classe economica a una tariffa vantaggiosa; |
c | per il pranzo e per la cena, 25 franchi per pasto; |
d | per il pernottamento, prima colazione compresa, 170 franchi. |
2 | Invece del rimborso del biglietto ferroviario può essere accordata a titolo eccezionale, in particolare in caso di notevole risparmio di tempo, un'indennità per l'utilizzo del veicolo privato. Tale indennità è fissata in funzione dei chilometri percorsi, conformemente all'articolo 46 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 200111 concernente l'ordinanza sul personale federale. |
3 | Se circostanze particolari lo giustificano, invece delle spese effettive di cui ai capoversi 1 e 2 può essere rimborsato un adeguato importo forfettario. |
4 | Per le fotocopie possono essere fatturati 50 centesimi a pagina. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |