SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 29 Esame - 1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza. |
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1 | Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza. |
2 | In caso di dubbio, procede a uno scambio di opinioni con l'autorità che presume competente. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro: |
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a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; |
c | le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: |
c1 | l'entrata in Svizzera, |
c2 | i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, |
c3 | l'ammissione provvisoria, |
c4 | l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, |
c5 | le deroghe alle condizioni d'ammissione, |
c6 | la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; |
d | le decisioni in materia d'asilo pronunciate: |
d1 | dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, |
d2 | da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; |
e | le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; |
f | le decisioni in materia di appalti pubblici se: |
fbis | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200964 sul trasporto di viaggiatori; |
f1 | non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o |
f2 | il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201962 sugli appalti pubblici; |
g | le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; |
h | le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; |
i | le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; |
j | le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; |
k | le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; |
l | le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; |
m | le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; |
n | le decisioni in materia di energia nucleare concernenti: |
n1 | l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, |
n2 | l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, |
n3 | i nulla osta; |
o | le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; |
p | le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:69 |
p1 | concessioni oggetto di una pubblica gara, |
p2 | controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199770 sulle telecomunicazioni; |
p3 | controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201072 sulle poste; |
q | le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti: |
q1 | l'iscrizione nella lista d'attesa, |
q2 | l'attribuzione di organi; |
r | le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3473 della legge del 17 giugno 200574 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); |
s | le decisioni in materia di agricoltura concernenti: |
s1 | ... |
s2 | la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; |
t | le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; |
u | le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201578 sull'infrastruttura finanziaria); |
v | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; |
w | le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; |
x | le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201682 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; |
y | le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; |
z | le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201685 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 86 Autorità inferiori in generale - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
a | del Tribunale amministrativo federale; |
b | del Tribunale penale federale; |
c | dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
d | delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
3 | Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
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1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. |
2 | Hanno inoltre diritto di ricorrere: |
a | la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; |
b | in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; |
c | i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; |
d | le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. |
3 | In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 50 Diritto applicabile - La legislazione doganale è applicabile all'imposta sull'importazione di beni, purché le disposizioni che seguono non dispongano altrimenti. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 116 - 1 Contro le decisioni degli uffici doganali è ammissibile il ricorso presso le direzioni di circondario. |
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1 | Contro le decisioni degli uffici doganali è ammissibile il ricorso presso le direzioni di circondario. |
1bis | Contro le decisioni di prima istanza delle direzioni di circondario è ammissibile il ricorso presso la Direzione generale delle dogane. |
2 | Nelle procedure davanti al Tribunale amministrativo federale e dinanzi al Tribunale federale, l'UDSC è rappresentato dalla Direzione generale delle dogane. |
3 | Il termine di ricorso di prima istanza contro l'imposizione è di 60 giorni a contare dall'allestimento della decisione d'imposizione.113 |
4 | Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura federale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 96 Diritto estero - Il ricorrente può far valere che: |
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a | non è stato applicato il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero; |
b | il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero non è stato applicato correttamente, sempreché la decisione non concerna una causa di natura pecuniaria. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 7 Dignità umana - La dignità della persona va rispettata e protetta. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.88 |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 1 Oggetto e principi della legge - 1 La Confederazione riscuote in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione un'imposta generale sul consumo con deduzione dell'imposta precedente (imposta sul valore aggiunto, IVA). Lo scopo dell'imposta è l'imposizione del consumo finale non imprenditoriale sul territorio svizzero. |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 1 Oggetto e principi della legge - 1 La Confederazione riscuote in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione un'imposta generale sul consumo con deduzione dell'imposta precedente (imposta sul valore aggiunto, IVA). Lo scopo dell'imposta è l'imposizione del consumo finale non imprenditoriale sul territorio svizzero. |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 10 Principio - 1 È assoggettato all'imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un'impresa e: |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 18 Principio - 1 Soggiacciono all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero le prestazioni effettuate sul territorio svizzero da contribuenti dietro controprestazione; tali prestazioni sono imponibili nella misura in cui la presente legge non preveda eccezioni. |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 23 Prestazioni esenti dall'imposta - 1 L'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero non è dovuta sulle prestazioni esenti dall'imposta in virtù del presente articolo. |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 28 Principio - 1 Fatti salvi gli articoli 29 e 33, nell'ambito della sua attività imprenditoriale il contribuente può dedurre le seguenti imposte precedenti: |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 21 Prestazioni escluse dall'imposta - 1 Una prestazione esclusa dall'imposta non è imponibile se non si è optato per la sua imposizione secondo l'articolo 22. |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 29 Esclusione del diritto alla deduzione dell'imposta precedente - 1 Non sussiste alcun diritto alla deduzione dell'imposta precedente per prestazioni e importazione di beni utilizzati per la fornitura di prestazioni escluse dall'imposta se il contribuente non ha optato per la loro imposizione. |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 1 Oggetto e principi della legge - 1 La Confederazione riscuote in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione un'imposta generale sul consumo con deduzione dell'imposta precedente (imposta sul valore aggiunto, IVA). Lo scopo dell'imposta è l'imposizione del consumo finale non imprenditoriale sul territorio svizzero. |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 45 Assoggettamento - 1 Soggiacciono all'imposta sull'acquisto: |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 1 Oggetto e principi della legge - 1 La Confederazione riscuote in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione un'imposta generale sul consumo con deduzione dell'imposta precedente (imposta sul valore aggiunto, IVA). Lo scopo dell'imposta è l'imposizione del consumo finale non imprenditoriale sul territorio svizzero. |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 50 Diritto applicabile - La legislazione doganale è applicabile all'imposta sull'importazione di beni, purché le disposizioni che seguono non dispongano altrimenti. |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 53 Importazioni esenti da imposta - 1 È esente da imposta l'importazione di: |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 107 Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale: |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 107 Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale: |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 53 Importazioni esenti da imposta - 1 È esente da imposta l'importazione di: |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 8 Merci in franchigia di dazio - 1 Sono esenti da dazio: |
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1 | Sono esenti da dazio: |
a | le merci che nella legge sulla tariffa delle dogane8 o nei trattati internazionali sono dichiarate esenti da dazio; |
b | le merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio, in base alle disposizioni emanate dal DFF. |
2 | Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio: |
a | le merci che secondo l'uso internazionale sono normalmente considerate esenti da dazio; |
b | i mezzi legali di pagamento, le carte valori, i manoscritti e i documenti privi di valore collezionistico, i valori postali per l'affrancatura in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale, nonché i biglietti di imprese estere di trasporti pubblici; |
c | le masserizie di trasloco, i corredi nuziali e gli oggetti ereditati; |
d | le merci per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose; |
e | i veicoli per invalidi; |
f | gli oggetti per l'insegnamento e la ricerca; |
g | gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei; |
h | gli strumenti e gli apparecchi per l'esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura; |
i | gli studi e le opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero a scopo di studio; |
j | le merci del traffico nella zona di confine e gli animali delle acque confinarie; |
k | i modelli e campioni di merci; |
l | gli imballaggi indigeni; |
m | il materiale bellico della Confederazione e il materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 8 Merci in franchigia di dazio - 1 Sono esenti da dazio: |
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1 | Sono esenti da dazio: |
a | le merci che nella legge sulla tariffa delle dogane8 o nei trattati internazionali sono dichiarate esenti da dazio; |
b | le merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio, in base alle disposizioni emanate dal DFF. |
2 | Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio: |
a | le merci che secondo l'uso internazionale sono normalmente considerate esenti da dazio; |
b | i mezzi legali di pagamento, le carte valori, i manoscritti e i documenti privi di valore collezionistico, i valori postali per l'affrancatura in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale, nonché i biglietti di imprese estere di trasporti pubblici; |
c | le masserizie di trasloco, i corredi nuziali e gli oggetti ereditati; |
d | le merci per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose; |
e | i veicoli per invalidi; |
f | gli oggetti per l'insegnamento e la ricerca; |
g | gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei; |
h | gli strumenti e gli apparecchi per l'esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura; |
i | gli studi e le opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero a scopo di studio; |
j | le merci del traffico nella zona di confine e gli animali delle acque confinarie; |
k | i modelli e campioni di merci; |
l | gli imballaggi indigeni; |
m | il materiale bellico della Confederazione e il materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 5 Franchigia doganale secondo l'uso internazionale - (art. 8 cpv. 2 lett. a LD) |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 113 Esenzione dall'imposta sull'importazione - (art. 53 cpv. 2 LIVA)123 |
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a | i beni destinati a capi di Stato, nonché a servizi diplomatici, consolari e internazionali e loro membri, esenti da dazio secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 1° novembre 2006124 sulle dogane (OD); |
b | le bare, le urne cinerarie e gli accessori funebri esenti da dazio secondo l'articolo 7 OD; |
c | i premi di onore, gli oggetti ricordo e i doni d'onore esenti da dazio secondo l'articolo 8 OD; |
d | le scorte per carrozze ristorante esenti da dazio secondo l'articolo 10 OD; |
e | le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento su battelli esenti da dazio secondo l'articolo 11 OD; |
f | le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento a bordo di aeromobili esenti da dazio secondo l'articolo 12 OD; |
g | ... |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 107 Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale: |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 53 Importazioni esenti da imposta - 1 È esente da imposta l'importazione di: |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 107 Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale: |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 50 Diritto applicabile - La legislazione doganale è applicabile all'imposta sull'importazione di beni, purché le disposizioni che seguono non dispongano altrimenti. |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 52 Oggetto dell'imposta - 1 Soggiacciono all'imposta: |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 44 |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 113 Esenzione dall'imposta sull'importazione - (art. 53 cpv. 2 LIVA)123 |
|
a | i beni destinati a capi di Stato, nonché a servizi diplomatici, consolari e internazionali e loro membri, esenti da dazio secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 1° novembre 2006124 sulle dogane (OD); |
b | le bare, le urne cinerarie e gli accessori funebri esenti da dazio secondo l'articolo 7 OD; |
c | i premi di onore, gli oggetti ricordo e i doni d'onore esenti da dazio secondo l'articolo 8 OD; |
d | le scorte per carrozze ristorante esenti da dazio secondo l'articolo 10 OD; |
e | le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento su battelli esenti da dazio secondo l'articolo 11 OD; |
f | le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento a bordo di aeromobili esenti da dazio secondo l'articolo 12 OD; |
g | ... |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 44 |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 113 Esenzione dall'imposta sull'importazione - (art. 53 cpv. 2 LIVA)123 |
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a | i beni destinati a capi di Stato, nonché a servizi diplomatici, consolari e internazionali e loro membri, esenti da dazio secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 1° novembre 2006124 sulle dogane (OD); |
b | le bare, le urne cinerarie e gli accessori funebri esenti da dazio secondo l'articolo 7 OD; |
c | i premi di onore, gli oggetti ricordo e i doni d'onore esenti da dazio secondo l'articolo 8 OD; |
d | le scorte per carrozze ristorante esenti da dazio secondo l'articolo 10 OD; |
e | le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento su battelli esenti da dazio secondo l'articolo 11 OD; |
f | le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento a bordo di aeromobili esenti da dazio secondo l'articolo 12 OD; |
g | ... |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 44 |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 44 |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 113 Esenzione dall'imposta sull'importazione - (art. 53 cpv. 2 LIVA)123 |
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a | i beni destinati a capi di Stato, nonché a servizi diplomatici, consolari e internazionali e loro membri, esenti da dazio secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 1° novembre 2006124 sulle dogane (OD); |
b | le bare, le urne cinerarie e gli accessori funebri esenti da dazio secondo l'articolo 7 OD; |
c | i premi di onore, gli oggetti ricordo e i doni d'onore esenti da dazio secondo l'articolo 8 OD; |
d | le scorte per carrozze ristorante esenti da dazio secondo l'articolo 10 OD; |
e | le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento su battelli esenti da dazio secondo l'articolo 11 OD; |
f | le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento a bordo di aeromobili esenti da dazio secondo l'articolo 12 OD; |
g | ... |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 1 - 1 Sono metalli preziosi ai sensi della presente legge l'oro, l'argento, il platino e il palladio. |
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1 | Sono metalli preziosi ai sensi della presente legge l'oro, l'argento, il platino e il palladio. |
2 | Per prodotti della fusione s'intendono verghe, lastre, sbarre e granaglia ottenute fondendo o rifondendo metalli preziosi o materie da fondere. |
3 | Sono considerati materie da fondere: |
a | i metalli preziosi provenienti dall'estrazione delle materie prime o dalla raffinazione; |
b | i cascami provenienti dalla lavorazione di metalli preziosi o di loro leghe, che possono essere usati per il ricupero di metalli preziosi; |
c | i materiali contenenti metalli preziosi, che possono essere usati per il ricupero di metalli preziosi. |
4 | Sono lavori di metalli preziosi i lavori interamente costituiti di metalli preziosi con un titolo legale, nonché i lavori di metalli preziosi con un titolo legale combinati con materiale non metallico. Sono eccettuate le monete di metalli preziosi. |
5 | Sono lavori plurimetallici i lavori composti di metalli preziosi con un titolo legale e di altri metalli. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 1 - 1 Sono metalli preziosi ai sensi della presente legge l'oro, l'argento, il platino e il palladio. |
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1 | Sono metalli preziosi ai sensi della presente legge l'oro, l'argento, il platino e il palladio. |
2 | Per prodotti della fusione s'intendono verghe, lastre, sbarre e granaglia ottenute fondendo o rifondendo metalli preziosi o materie da fondere. |
3 | Sono considerati materie da fondere: |
a | i metalli preziosi provenienti dall'estrazione delle materie prime o dalla raffinazione; |
b | i cascami provenienti dalla lavorazione di metalli preziosi o di loro leghe, che possono essere usati per il ricupero di metalli preziosi; |
c | i materiali contenenti metalli preziosi, che possono essere usati per il ricupero di metalli preziosi. |
4 | Sono lavori di metalli preziosi i lavori interamente costituiti di metalli preziosi con un titolo legale, nonché i lavori di metalli preziosi con un titolo legale combinati con materiale non metallico. Sono eccettuate le monete di metalli preziosi. |
5 | Sono lavori plurimetallici i lavori composti di metalli preziosi con un titolo legale e di altri metalli. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 31 - 1 Su tutti i prodotti della fusione dev'essere apposta la marca del titolare della patente. L'impronta su metallo («cliché») della marca va depositata all'Ufficio centrale e non potrà essere modificata senza il consenso di quest'ultimo. Il deposito sarà pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. |
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1 | Su tutti i prodotti della fusione dev'essere apposta la marca del titolare della patente. L'impronta su metallo («cliché») della marca va depositata all'Ufficio centrale e non potrà essere modificata senza il consenso di quest'ultimo. Il deposito sarà pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. |
2 | Il Consiglio federale stabilirà gli obblighi da imporre al titolare della patente di fonditore. |
SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 169 - 1 Il marchio di fonditore è costituito dal nome del titolare, per esteso o abbreviato, inquadrato, e dal termine «fonditore». Se il fonditore è anche titolare di un'autorizzazione di esercitare la professione, può depositare un marchio combinato di saggiatore-fonditore.185 |
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1 | Il marchio di fonditore è costituito dal nome del titolare, per esteso o abbreviato, inquadrato, e dal termine «fonditore». Se il fonditore è anche titolare di un'autorizzazione di esercitare la professione, può depositare un marchio combinato di saggiatore-fonditore.185 |
2 | Per la registrazione del marchio di fonditore, sono applicabili per analogia le prescrizioni secondo il capo 4 per la registrazione di un marchio d'artefice. Il marchio di fonditore ha la stessa durata di validità della patente di fonditore. |
3 | La domanda di registrazione per un marchio di fonditore deve essere presentata insieme alla domanda per la patente di fonditore. Il richiedente può chiedere la registrazione di più marchi di fonditore. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 32 - 1 Solo gli uffici di controllo e i saggiatori del commercio sono competenti a determinare il titolo dei prodotti della fusione. |
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1 | Solo gli uffici di controllo e i saggiatori del commercio sono competenti a determinare il titolo dei prodotti della fusione. |
2 | Quest'operazione ha per iscopo di accertare il titolo reale del prodotto. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 33 - 1 Il saggiatore verifica anzitutto se il prodotto porta la marca di cui all'articolo 31. Il prodotto che ne è privo dev'essere sequestrato, dandone avviso a chi ha chiesto il controllo. In pari tempo, il caso dev'essere sottoposto all'Ufficio centrale che dal canto suo esige dal richiedente la prova della provenienza del rispettivo prodotto. Se non si riesce a fornire questa prova o se vi sono indizi tali da far conchiudere che sia stato commesso un reato, l'Ufficio centrale sporge denunzia penale. |
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1 | Il saggiatore verifica anzitutto se il prodotto porta la marca di cui all'articolo 31. Il prodotto che ne è privo dev'essere sequestrato, dandone avviso a chi ha chiesto il controllo. In pari tempo, il caso dev'essere sottoposto all'Ufficio centrale che dal canto suo esige dal richiedente la prova della provenienza del rispettivo prodotto. Se non si riesce a fornire questa prova o se vi sono indizi tali da far conchiudere che sia stato commesso un reato, l'Ufficio centrale sporge denunzia penale. |
2 | Se il prodotto della fusione porta la marca richiesta dalla legge, esso viene saggiato. Esso è poi munito del marchio dell'ufficio di controllo o del saggiatore del commercio. In pari tempo, vi si apporrà l'indicazione del titolo reale. |
SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 173 - XI. Saggio dei prodotti della fusione |
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1 | I prodotti della fusione destinati ad essere rivenduti devono essere controllati. Quest'operazione è attestata con l'apposizione del marchio di un ufficio di controllo (numero 4 dell'allegato) o di un saggiatore del commercio.198 |
2 | L'apposizione dell'indicazione del titolo da parte del titolare della patente di fonditore stesso non è ammessa se non quando quest'ultimo possiede pure un'autorizzazione di esercitare la professione.199 |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 44 |
SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |
SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |
SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 113 Esenzione dall'imposta sull'importazione - (art. 53 cpv. 2 LIVA)123 |
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a | i beni destinati a capi di Stato, nonché a servizi diplomatici, consolari e internazionali e loro membri, esenti da dazio secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 1° novembre 2006124 sulle dogane (OD); |
b | le bare, le urne cinerarie e gli accessori funebri esenti da dazio secondo l'articolo 7 OD; |
c | i premi di onore, gli oggetti ricordo e i doni d'onore esenti da dazio secondo l'articolo 8 OD; |
d | le scorte per carrozze ristorante esenti da dazio secondo l'articolo 10 OD; |
e | le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento su battelli esenti da dazio secondo l'articolo 11 OD; |
f | le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento a bordo di aeromobili esenti da dazio secondo l'articolo 12 OD; |
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 44 |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 44 |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 33 - 1 Il saggiatore verifica anzitutto se il prodotto porta la marca di cui all'articolo 31. Il prodotto che ne è privo dev'essere sequestrato, dandone avviso a chi ha chiesto il controllo. In pari tempo, il caso dev'essere sottoposto all'Ufficio centrale che dal canto suo esige dal richiedente la prova della provenienza del rispettivo prodotto. Se non si riesce a fornire questa prova o se vi sono indizi tali da far conchiudere che sia stato commesso un reato, l'Ufficio centrale sporge denunzia penale. |
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1 | Il saggiatore verifica anzitutto se il prodotto porta la marca di cui all'articolo 31. Il prodotto che ne è privo dev'essere sequestrato, dandone avviso a chi ha chiesto il controllo. In pari tempo, il caso dev'essere sottoposto all'Ufficio centrale che dal canto suo esige dal richiedente la prova della provenienza del rispettivo prodotto. Se non si riesce a fornire questa prova o se vi sono indizi tali da far conchiudere che sia stato commesso un reato, l'Ufficio centrale sporge denunzia penale. |
2 | Se il prodotto della fusione porta la marca richiesta dalla legge, esso viene saggiato. Esso è poi munito del marchio dell'ufficio di controllo o del saggiatore del commercio. In pari tempo, vi si apporrà l'indicazione del titolo reale. |
SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 173 - XI. Saggio dei prodotti della fusione |
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1 | I prodotti della fusione destinati ad essere rivenduti devono essere controllati. Quest'operazione è attestata con l'apposizione del marchio di un ufficio di controllo (numero 4 dell'allegato) o di un saggiatore del commercio.198 |
2 | L'apposizione dell'indicazione del titolo da parte del titolare della patente di fonditore stesso non è ammessa se non quando quest'ultimo possiede pure un'autorizzazione di esercitare la professione.199 |
SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 177 - 1 Il possessore dei prodotti della fusione che non è d'accordo circa l'indicazione del titolo scolpita, egli può chiedere una controperizia all'Ufficio centrale. |
|
4 | Se il titolo scolpito è riconosciuto esatto, ne viene dato avviso a chi ha spedito il lavoro, che lo riceve dietro pagamento delle tasse. |
5 | Se si è dovuta rettificare l'indicazione del titolo, chi ha compiuto il primo controllo sopporta le spese della controperizia. |
SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
|
1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |
SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |
SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |
SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |
SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |
SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 32 - 1 Solo gli uffici di controllo e i saggiatori del commercio sono competenti a determinare il titolo dei prodotti della fusione. |
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1 | Solo gli uffici di controllo e i saggiatori del commercio sono competenti a determinare il titolo dei prodotti della fusione. |
2 | Quest'operazione ha per iscopo di accertare il titolo reale del prodotto. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 33 - 1 Il saggiatore verifica anzitutto se il prodotto porta la marca di cui all'articolo 31. Il prodotto che ne è privo dev'essere sequestrato, dandone avviso a chi ha chiesto il controllo. In pari tempo, il caso dev'essere sottoposto all'Ufficio centrale che dal canto suo esige dal richiedente la prova della provenienza del rispettivo prodotto. Se non si riesce a fornire questa prova o se vi sono indizi tali da far conchiudere che sia stato commesso un reato, l'Ufficio centrale sporge denunzia penale. |
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1 | Il saggiatore verifica anzitutto se il prodotto porta la marca di cui all'articolo 31. Il prodotto che ne è privo dev'essere sequestrato, dandone avviso a chi ha chiesto il controllo. In pari tempo, il caso dev'essere sottoposto all'Ufficio centrale che dal canto suo esige dal richiedente la prova della provenienza del rispettivo prodotto. Se non si riesce a fornire questa prova o se vi sono indizi tali da far conchiudere che sia stato commesso un reato, l'Ufficio centrale sporge denunzia penale. |
2 | Se il prodotto della fusione porta la marca richiesta dalla legge, esso viene saggiato. Esso è poi munito del marchio dell'ufficio di controllo o del saggiatore del commercio. In pari tempo, vi si apporrà l'indicazione del titolo reale. |
SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |
SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
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SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
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SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |
SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |
SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 44 |
SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 44 |
SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 44 |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 44 |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 106 Riscossione e prescrizione delle multe e delle spese - 1 Le multe e le spese stabilite nel procedimento penale fiscale sono riscosse secondo la procedura di cui agli articoli 86-90. L'articolo 36 CP242 è applicabile. |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 107 Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale: |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 107 Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale: |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 53 Importazioni esenti da imposta - 1 È esente da imposta l'importazione di: |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 44 |
SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 23 Prestazioni esenti dall'imposta - 1 L'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero non è dovuta sulle prestazioni esenti dall'imposta in virtù del presente articolo. |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 28 Principio - 1 Fatti salvi gli articoli 29 e 33, nell'ambito della sua attività imprenditoriale il contribuente può dedurre le seguenti imposte precedenti: |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 44 |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 113 Esenzione dall'imposta sull'importazione - (art. 53 cpv. 2 LIVA)123 |
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a | i beni destinati a capi di Stato, nonché a servizi diplomatici, consolari e internazionali e loro membri, esenti da dazio secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 1° novembre 2006124 sulle dogane (OD); |
b | le bare, le urne cinerarie e gli accessori funebri esenti da dazio secondo l'articolo 7 OD; |
c | i premi di onore, gli oggetti ricordo e i doni d'onore esenti da dazio secondo l'articolo 8 OD; |
d | le scorte per carrozze ristorante esenti da dazio secondo l'articolo 10 OD; |
e | le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento su battelli esenti da dazio secondo l'articolo 11 OD; |
f | le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento a bordo di aeromobili esenti da dazio secondo l'articolo 12 OD; |
g | ... |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 18 Principio - 1 Soggiacciono all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero le prestazioni effettuate sul territorio svizzero da contribuenti dietro controprestazione; tali prestazioni sono imponibili nella misura in cui la presente legge non preveda eccezioni. |
SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 44 |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 44 |
SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
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3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 44 |
SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 44 |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 113 Esenzione dall'imposta sull'importazione - (art. 53 cpv. 2 LIVA)123 |
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a | i beni destinati a capi di Stato, nonché a servizi diplomatici, consolari e internazionali e loro membri, esenti da dazio secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 1° novembre 2006124 sulle dogane (OD); |
b | le bare, le urne cinerarie e gli accessori funebri esenti da dazio secondo l'articolo 7 OD; |
c | i premi di onore, gli oggetti ricordo e i doni d'onore esenti da dazio secondo l'articolo 8 OD; |
d | le scorte per carrozze ristorante esenti da dazio secondo l'articolo 10 OD; |
e | le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento su battelli esenti da dazio secondo l'articolo 11 OD; |
f | le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento a bordo di aeromobili esenti da dazio secondo l'articolo 12 OD; |
g | ... |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 107 Consiglio federale - 1 Il Consiglio federale: |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 53 Importazioni esenti da imposta - 1 È esente da imposta l'importazione di: |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 1 - 1 Sono metalli preziosi ai sensi della presente legge l'oro, l'argento, il platino e il palladio. |
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1 | Sono metalli preziosi ai sensi della presente legge l'oro, l'argento, il platino e il palladio. |
2 | Per prodotti della fusione s'intendono verghe, lastre, sbarre e granaglia ottenute fondendo o rifondendo metalli preziosi o materie da fondere. |
3 | Sono considerati materie da fondere: |
a | i metalli preziosi provenienti dall'estrazione delle materie prime o dalla raffinazione; |
b | i cascami provenienti dalla lavorazione di metalli preziosi o di loro leghe, che possono essere usati per il ricupero di metalli preziosi; |
c | i materiali contenenti metalli preziosi, che possono essere usati per il ricupero di metalli preziosi. |
4 | Sono lavori di metalli preziosi i lavori interamente costituiti di metalli preziosi con un titolo legale, nonché i lavori di metalli preziosi con un titolo legale combinati con materiale non metallico. Sono eccettuate le monete di metalli preziosi. |
5 | Sono lavori plurimetallici i lavori composti di metalli preziosi con un titolo legale e di altri metalli. |
SR 941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP) - Legge sul controllo dei metalli preziosi LCMP Art. 33 - 1 Il saggiatore verifica anzitutto se il prodotto porta la marca di cui all'articolo 31. Il prodotto che ne è privo dev'essere sequestrato, dandone avviso a chi ha chiesto il controllo. In pari tempo, il caso dev'essere sottoposto all'Ufficio centrale che dal canto suo esige dal richiedente la prova della provenienza del rispettivo prodotto. Se non si riesce a fornire questa prova o se vi sono indizi tali da far conchiudere che sia stato commesso un reato, l'Ufficio centrale sporge denunzia penale. |
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1 | Il saggiatore verifica anzitutto se il prodotto porta la marca di cui all'articolo 31. Il prodotto che ne è privo dev'essere sequestrato, dandone avviso a chi ha chiesto il controllo. In pari tempo, il caso dev'essere sottoposto all'Ufficio centrale che dal canto suo esige dal richiedente la prova della provenienza del rispettivo prodotto. Se non si riesce a fornire questa prova o se vi sono indizi tali da far conchiudere che sia stato commesso un reato, l'Ufficio centrale sporge denunzia penale. |
2 | Se il prodotto della fusione porta la marca richiesta dalla legge, esso viene saggiato. Esso è poi munito del marchio dell'ufficio di controllo o del saggiatore del commercio. In pari tempo, vi si apporrà l'indicazione del titolo reale. |
SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 173 - XI. Saggio dei prodotti della fusione |
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1 | I prodotti della fusione destinati ad essere rivenduti devono essere controllati. Quest'operazione è attestata con l'apposizione del marchio di un ufficio di controllo (numero 4 dell'allegato) o di un saggiatore del commercio.198 |
2 | L'apposizione dell'indicazione del titolo da parte del titolare della patente di fonditore stesso non è ammessa se non quando quest'ultimo possiede pure un'autorizzazione di esercitare la professione.199 |
SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |
SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 44 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) - Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi OCMP Art. 178 - 1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
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1 | Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari. |
2 | Sono considerati metalli preziosi bancari: |
a | le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi; |
b | le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi; e |
c | le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi. |
3 | La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un'indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto. |
4 | Le granaglie d'oro e d'argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto. |
5 | L'Ufficio centrale pubblica l'elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 44 |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 113 Esenzione dall'imposta sull'importazione - (art. 53 cpv. 2 LIVA)123 |
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a | i beni destinati a capi di Stato, nonché a servizi diplomatici, consolari e internazionali e loro membri, esenti da dazio secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 1° novembre 2006124 sulle dogane (OD); |
b | le bare, le urne cinerarie e gli accessori funebri esenti da dazio secondo l'articolo 7 OD; |
c | i premi di onore, gli oggetti ricordo e i doni d'onore esenti da dazio secondo l'articolo 8 OD; |
d | le scorte per carrozze ristorante esenti da dazio secondo l'articolo 10 OD; |
e | le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento su battelli esenti da dazio secondo l'articolo 11 OD; |
f | le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento a bordo di aeromobili esenti da dazio secondo l'articolo 12 OD; |
g | ... |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 53 Importazioni esenti da imposta - 1 È esente da imposta l'importazione di: |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 8 Merci in franchigia di dazio - 1 Sono esenti da dazio: |
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1 | Sono esenti da dazio: |
a | le merci che nella legge sulla tariffa delle dogane8 o nei trattati internazionali sono dichiarate esenti da dazio; |
b | le merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio, in base alle disposizioni emanate dal DFF. |
2 | Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio: |
a | le merci che secondo l'uso internazionale sono normalmente considerate esenti da dazio; |
b | i mezzi legali di pagamento, le carte valori, i manoscritti e i documenti privi di valore collezionistico, i valori postali per l'affrancatura in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale, nonché i biglietti di imprese estere di trasporti pubblici; |
c | le masserizie di trasloco, i corredi nuziali e gli oggetti ereditati; |
d | le merci per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose; |
e | i veicoli per invalidi; |
f | gli oggetti per l'insegnamento e la ricerca; |
g | gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei; |
h | gli strumenti e gli apparecchi per l'esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura; |
i | gli studi e le opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero a scopo di studio; |
j | le merci del traffico nella zona di confine e gli animali delle acque confinarie; |
k | i modelli e campioni di merci; |
l | gli imballaggi indigeni; |
m | il materiale bellico della Confederazione e il materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 13 Mezzi di pagamento, carte valori, manoscritti, documenti, valori di bollo e titoli di trasporto - (art. 8 cpv. 2 lett. b LD) |
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a | mezzi legali di pagamento e carte valori privi di valore collezionistico; |
b | manoscritti e documenti privi di valore collezionistico; |
c | valori postali per l'affrancatura valevoli in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale; |
d | biglietti di imprese estere di trasporti pubblici. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 8 Merci in franchigia di dazio - 1 Sono esenti da dazio: |
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1 | Sono esenti da dazio: |
a | le merci che nella legge sulla tariffa delle dogane8 o nei trattati internazionali sono dichiarate esenti da dazio; |
b | le merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio, in base alle disposizioni emanate dal DFF. |
2 | Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio: |
a | le merci che secondo l'uso internazionale sono normalmente considerate esenti da dazio; |
b | i mezzi legali di pagamento, le carte valori, i manoscritti e i documenti privi di valore collezionistico, i valori postali per l'affrancatura in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale, nonché i biglietti di imprese estere di trasporti pubblici; |
c | le masserizie di trasloco, i corredi nuziali e gli oggetti ereditati; |
d | le merci per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose; |
e | i veicoli per invalidi; |
f | gli oggetti per l'insegnamento e la ricerca; |
g | gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei; |
h | gli strumenti e gli apparecchi per l'esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura; |
i | gli studi e le opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero a scopo di studio; |
j | le merci del traffico nella zona di confine e gli animali delle acque confinarie; |
k | i modelli e campioni di merci; |
l | gli imballaggi indigeni; |
m | il materiale bellico della Confederazione e il materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni. |
SR 941.10 Legge federale del 22 dicembre 1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP) LUMP Art. 2 Mezzi legali di pagamento - Sono mezzi legali di pagamento: |
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a | le monete emesse dalla Confederazione; |
b | i biglietti di banca emessi dalla Banca nazionale svizzera; |
c | i depositi a vista in franchi presso la Banca nazionale svizzera. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 65 Spese giudiziarie - 1 Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni. |
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1 | Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni. |
2 | La tassa di giustizia è stabilita in funzione del valore litigioso, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. |
3 | Di regola, il suo importo è di: |
a | 200 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | 200 a 100 000 franchi nelle altre controversie. |
4 | È di 200 a 1000 franchi, a prescindere dal valore litigioso, nelle controversie: |
a | concernenti prestazioni di assicurazioni sociali; |
b | concernenti discriminazioni fondate sul sesso; |
c | risultanti da un rapporto di lavoro, sempreché il valore litigioso non superi 30 000 franchi; |
d | secondo gli articoli 7 e 8 della legge del 13 dicembre 200224 sui disabili. |
5 | Se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale federale può aumentare tali importi, ma al massimo fino al doppio nei casi di cui al capoverso 3 e fino a 10 000 franchi nei casi di cui al capoverso 4. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |